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Schema di decreto legislativo recante

"Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici "

(NOTA: questo testo è stato emanato, modificato, come "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sulla G.U. n. 113 del 17.05.99)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo dà attuazione ad alcune deleghe previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, provvedendo ad integrare la legislazione in materia di protezione di dati personali, contenuta nella legge n.675/96, attuativa della direttiva 95/467CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, il decreto definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare quei particolari dati, definiti come sensibili, che risultano idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, sindacali, nonché i dati personali che sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati. In questa materia, l'art. 22 della legge n.675/96 prevede un regime differenziato a seconda che i dati siano trattati da soggetti privati oppure vengano trattati da soggetti pubblici. Per questi ultimi, autorizzati a trattare i dati anche senza il consenso scritto dell'interessato, il legislatore nazionale, nel recepire le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 4, della direttiva 95/467CE, ha adottato una scelta molto rigida e chiusa delle ipotesi in base alle quali i soggetti pubblici vengono autorizzati a trattare dati sensibili, stabilendo, al comma 3 del citato articolo 22 che il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
Poiché, peraltro, molte leggi non contengono le richieste, espresse indicazioni, il legislatore ha previsto un regime transitorio (articolo 41, comma 5) in base al quale i soggetti pubblici possono proseguire i trattamenti di dati sensibili in corso fino all'8 maggio 1999 (termine di scadenza previsto nella proroga contenuta nel novembre 1998, n. 389), prevedendo, come adempimento procedurale, che ne venga data preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, in attesa di uno o più interventi del legislatore diretti a colmare le lacune normative esistenti. Durante questo periodo transitorio, dunque, è stata condotta una ricognizione da parte delle amministrazioni pubbliche sui trattamenti di dati sensibili in atto, al fine di individuare i settori non coperti adeguatamente da normativa di rango primario, al fine di predisporre un intervento integrativo e correttivo della legge n. 675/96, entro il termine sopra indicato, sia per fornire una prima indicazione legislativa che preveda le attività da considerare di rilevante interesse pubblico, sia per prevedere specifiche modalità del trattamento, adeguate garanzie di tutela per le operazioni eseguibili, maggior flessibilità nelle modalità di attuazione del citato art. 8, co.4, della direttiva 95/46/CE.
Il decreto si compone dunque di due distinti Capi, rispettivamente dedicati alla definizione dei principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte dei soggetti pubblici e all'individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico.
La prima parte del testo individua alcuni principi generali in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, da applicarsi a tutti i trattamenti svolti nell'ambito delle finalità individuate dal presente decreto.
Il Capo I si apre con una norma che definisce i termini utilizzati all'interno del decreto e ne chiarisce l'ambito di applicazione. In tal senso si ribadisce l'inapplicabilità dello stesso ai trattamenti già esplicitamente esclusi dalla disciplina della legge n. 675/96 e si dispone l'applicabilità agli enti pubblici economici della disciplina dettata per i soggetti privati.
Vengono poi dettate precise regole per quanto attiene alle modalità del trattamento, alle tipologie di dati che possono essere oggetto di trattazione alle misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati(artt 2 e 3).
In forza delle predette norme vengono previsti alcuni significativi principi in materia, tra i quali in particolare: l'obbligo per i soggetti pubblici, che effettuano trattamenti di dati di adottare modalità tali da assicurare il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità della persona, nonché misure che facilitino all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dalla legge; il principio che possano essere trattati esclusivamente i dati la cui disponibilità sia essenziale per l'assolvimento del compito o dell'obbligo istituzionale nel senso che non siano fungibili con dati di natura diversa anche se anonimi (principio di essenzialità: artt. 3 e 4); il principio di conservazione separata dei dati attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale rispetto a qualsiasi altro dato personale trattato con finalità diverse (articolo 3) e l'obbligo di individuare modalità adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi; l'obbligo di adottare, per tutti i dati contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, tecniche modalità di conservazione dei dati tali da garantire la massima riservatezza (articolo 3, comma 4); l'obbligo di motivare per iscritto alcune operazioni particolarmente delicate, quali il raffronto con dati relativi ad altri interessati ovvero il trattamento volto a definire la personalità dell'interessato allo scopo di renderle controllabili (articolo 4).
L'articolo 5 contiene le modifiche da apportare all'art. 22, commi 1 e 3 della legge n.675/96.
Si introduce una specificazione al primo comma dell'art. 22, relativo al trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti privati, stabilendo che il disposto normativo in esame non si applica agli aderenti alle confessioni religiose, raccogliendo la sentita esigenza di introdurre gli opportuni adattamenti per contemperare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dall'articolo 1 della legge n. 675/96 con le peculiari esigenze delle confessioni religiose stesse. La novella anticipa un esame più ampio di questa problematica che il Governo intende portare a definizione in breve tempo, anche per dare attuazione all'articolo 8, par. 2, lettera d) della direttiva n. 95/46 CE che riguarda, più in generale, il fenomeno dell'associazionismo.
L'altra parte dell'art. 5 contiene le modifiche e le integrazioni al comma 3 dell'articolo 22 della legge, individuando alcune modalità che consentono di superare le difficoltà applicative finora riscontrate nell'applicazione completa, da parte dei soggetti pubblici, della normativa riguardante questa delicata materia.
Considerata la obi di una ricognizione completa ed esaustiva della legislazione, si è prevista una norma di modifica dell'articolo 22, comma 3 della legge n. 675/96 al fine di consentire alle amministrazioni di proseguire il trattamento dei dati per rilevanti finalità, in mancanza di disposizioni di legge e fuori dai casi previsti dal Capo II, previa autorizzazione del Garante, che individua le finalità di interesse pubblico che legittimano il trattamento stesso. Si prevede inoltre che nei casi in cui è specificata la finalità ma non sono indicati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici siano tenuti ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti alle finalità perseguite nei singoli casi.
Il Capo II contiene alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, l'articolo 6 concerne le attività relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione nonché i dati contenuti nelle liste elettorali.
L'articolo 7 definisce di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, immigrazione, condizione dello straniero, dei profughi e dei rifugiati .
L'articolo 8 considera di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto. Il trattamento dei dati utilizzati per l'espletamento delle suddette finalità è consentito solo per eseguire specifici compiti quali: lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; le richieste di referendum e le relative consultazioni; l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o scioglimento degli organi.
L'articolo 9 individua tra le finalità di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporale. L'articolo prosegue con la esplicazione dei tipi di attività collegati al trattamento dei dati e dispone che, qualora si tratti di dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature anche informatiche o telematiche, si possa procedere al trattamento dei dati stessi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, previa informativa agli interessati sulle modalità utilizzate per il trattamento.
L'articolo 10 considera di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle disposizioni in materia di tributi, relativamente ai dati dei contribuenti dei sostituti e dei responsabili di imposta, nonché le attività dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi in materia di imposte.
L'articolo 11 prevede le finalità di verifica della legittimità del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa per le quali sono comunque attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo ed ispettive.
L'articolo 12 concerne le attività relative alla istruzione e formazione.
L'articolo 13 riguarda i benefici economici e le abilitazioni individuando come di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizione ed altri emolumenti. Oltre ad indicare una serie di trattamenti di dati ricompresi in tali attività, la norma esplicita che il trattamento può comprendere anche la diffusione dei dati solo se, nell'ambito delle attività indicate questa sia necessaria per garantire pubblicità, trasparenza e controllo conseguente all'attività svolta.
L'articolo 14 considera di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e riconoscimento della personalità giuridica ad enti ed organismi.
L'articolo 15 riguarda i dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra soggetti pubblici e organizzazioni di volontariato, nonché quelli che riguardano l'obiezione di coscienza.
L'articolo 16 concerne i ricorsi amministrativi e l'esercizio dei diritti in sede giurisdizionale, disponendo che si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati volti all'applicazione delle norme di sanzioni amministrative e ricorsi e quelli necessari a far valere o difendere un diritto, in sede giurisdizionale anche da parte di un terzo.
L'articolo 17 definisce come di rilevante interesse pubblico le attività svolte per la tutela della salute.
L'articolo 18 concerne i dati relativi all'interruzione volontaria della gravidanza.
L'articolo 19 considera di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
L'articolo 20 riguarda i dati relativi ai portatori di handicap.
L'articolo 21 riguarda i rapporti con gli enti di culto.
L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati a fini statistici, effettuati anche in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.
L'articolo 23, infine, considera di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati effettuato a fini di ricerca storica e archivistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 aprile l 999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, affari sociali, di grazia e giustizia, dell'interno, degli esteri, delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei beni e delle attività culturali, della sanità, del lavoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Principi generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

I . Il presente decreto:

a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;

b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

2. Il presente decreto non si applica: a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 31 dicembre 1996, n. 676; b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 67S.

3. Ai fini del presente decreto:

a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo I della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";

b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma l, e 24 della medesima legge.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.

5. Con distinto decreto legislativo è compiutamente disciplinato il trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94.

Art. 2 - Modalità del trattamento e informativa agli interessati

1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.

Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.

Art. 3 - Dati trattati

1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

6. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. h) della legge dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento Il codice prevede anche:

a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;

b) le modalità di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari che intrattengono rapporti diretti con i pazienti, diversi dai medici,

c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro consenso.

7. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei predetti dati dagli altri personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.

8 I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

9. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della Sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4 - Operazioni eseguibili

1. l Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto con dati relativi ad altri interessati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati tramite l'interconnessione di banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa, disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.

Art. 5 - Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

Dopo il comma I dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

1. Dopo il comma I dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

1-bis Il comma I non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento alle finalità delle medesime confessioni hanno contatti regolari con le stesse, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano autonomamente idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è così sostituito:

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.676, il trattamento dei dati è consentito previa autorizzazione del Garante, che individui le rilevanti finalità di interesse pubblico che legittimano il trattamento stesso. In quest'ultimo caso il Garante si pronuncia, ai sensi del comma 2, su richiesta del soggetto pubblico. Resta salva l'estensione degli effetti delle decisioni del Garante ad altri soggetti pubblici in relazione a trattamenti aventi le medesime caratteristiche, in presenza degli stessi presupposti di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 41, comma 7.

3. Al comma 3 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalia presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della stessa in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente».

4. I soggetti pubblici avviano le procedure per l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 2 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla decisione.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3 bis della legge, introdotto dal comma 2 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.

CAPO II
Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 6 - Stato civile, anagrafi e liste elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e degli italiani all'estero, nonché delle liste elettorali.

Art. 7 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93 o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del medesimo articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:

a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni. autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonché alla tenuta di registri;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

Art. 8 - Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto.

2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività di organi pubblici.

3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum e le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarità:

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di ` iniziativa popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi consiliari;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:

a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di commissioni e di organi collegiali o assembleari;

b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento degli atti di controllo e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.

6. I dati trattati per le finalità di cui al comma 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che

non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 9 - Rapporti di lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2 Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono, in particolare, ricompresi anche quelli svolti al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.

4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Art. 10 - Materia tributaria e doganale

1. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione, da parte dell'amministrazione finanziaria o dei suoi concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 11 - Attività di controllo e ispettive

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 12 - Istruzione

1. Ai sensi dell'art. l, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 13 - Benefici economici e abilitazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Sono fatte salve le disposizioni legislative di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e all'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, emanate in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) all'elargizione di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e antiracket;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale:

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.

4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la pubblicità delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di trasparenza e di controllo conseguente alle attività medesime.

Art. 14 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per la nomina ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 15 - Volontariato e obiezione di coscienza

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230 e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 16 - Ricorsi amministrativi ed esercizio dei diritti in sede giurisdizionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:

a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) necessari per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.

Art. 17 - Tutela della salute

1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale ed in particolare:

a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmaco-vigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) le attività certificatorie;

e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;

f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.

Art. 18 - Interruzione volontaria della gravidanza

1. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:

a) la gestione dei consultori familiari;

b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza.

Art. 19 - Tossicodipendenze

1. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative previste.

Art. 20 - Portatori di handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:

a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;

c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione dell'handicappato nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

Art. 21 - Rapporti con enti di culto

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessione religiose e comunità religiose.

Art. 22 - Statistica

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale.