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 Le regole dell'internet

Quando sento la parola "internet"...
di Manlio Cammarata - 22.02.01

"Quando sento la parola cultura metto mano alla pistola", diceva qualche decennio fa un certo Joseph Goebbels, ministro nazista della propaganda. Tempi lontani. Ora ci sono diverse persone che, quando sentono la parola internet, mettono mano a un disegno di legge, o a qualche micidiale emendamento se capita a tiro una proposta normativa adatta a colpire la Rete.
Scorrendo i progetti legislativi - e anche qualche legge già approvata - si ha la sensazione che il tiro a segno contro l'internet sia una specie di ossessione di alcuni parlamentari, forse una manifestazione di quel male che da tempo abbiamo definito come "internetfobia" (vedi
A chi fa male la tecnologia?).

Le manifestazioni di questa sindrome sono di diverso tipo: si va dalla maniacale riproposizione di norme penali già esistenti, ai tentativi di imporre agli operatori adempimenti impossibili (con sanzioni esagerate), fino all'astuzia di introdurre disposizioni apparentemente salutari per lo sviluppo della Rete e in realtà tali da provocarne la morte.
Fra l'altro, si notano alcuni testi che dimostrano una totale ignoranza di che cosa è e come funziona l'internet, e in particolare del fatto che la grande rete ha nel proprio codice genetico le libertà di iniziativa e di espressione, e nella propria natura globale un perfetto meccanismo di difesa. Sicché il risultato molte proposte limitative o repressive, qualora andassero in porto, sarebbe il trasferimento all'estero di una serie di attività molto importanti per lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese.

Ma vediamo qualche esempio significativo incominciando dal recente disegno di legge AC 7499, "Disposizioni per la lotta alla pedofilia", presentato il 14 dicembre 2000 che recita:

Art. 4.
1. E' vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuto siano finalizzati, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.
2. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti siano palesemente illeciti od offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

Queste norme - sanzioni a parte - esistono già nel codice penale. Qui si riprende inutilmente la previsione della legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", ma si insiste e si "perfeziona" quell''inciso anche per via telematica che era stato contestato ancora prima dell'approvazione definitiva (vedi "Chiunque distribuisce... anche per via telematica": i fornitori sono serviti). Come dire "la pedofilia è un reato, per via telematica è reato due volte".
E' il caso di rilevare come il DDL AS 3733, proposto dal senatore Semenzato per eliminare l'assurdità della responsabilità oggettiva del provider ipotizzata dalla legge 269/98, non sia stato nemmeno preso in esame dal Senato.

Ma questo è nulla in confronto al disegno di legge AS 4560 "Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet", che al secondo comma dell'art. 6 recita:

I gestori dei servizi e delle reti operanti sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni informazione e messaggio, che viene reso disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti vietati o contrari alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione e l'accesso

Chi ha scritto questo testo ignora che è materialmente impossibile classificare i miliardi di pagine che possono essere disponibili su un server web. Inoltre non si può porre una responsabilità di questo tipo in capo ai gestori delle reti: sarebbe come incriminare l'ANAS perché sulle strade statali circolano vetture rubate, senza considerare che la direttiva 2000/31/CE vieta ogni previsione di responsabilità per il semplice trasporto dei dati, oltre a qualsiasi obbligo generalizzato di controllo da parte dei provider.
Nello stesso disegno di legge c'è anche una vera "chicca":

Art. 5. (Manipolazione delle immagini)
1. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.

Qui si ritiene che la "manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze" sia una caratteristica della TV digitale, mentre è da anni un fatto normale nella nostra vecchia televisione analogica - per non parlare di un secolo di cinematografia.
Ma vediamo un altro DDL, che porta il numero AC 7321 e aggrava - tanto per cambiare - le previsioni penali per la "pedofilia telematica":

Art. 6
1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Tralasciamo il coinvolgimento degli operatori di telecomunicazioni, di cui abbiamo già detto. Forse per "motori di telecomunicazioni" si intendono i motori di ricerca, e forse i "file di accesso al logo" sono il log file, ovvero i registri degli accessi. Ma si possono scrivere norme senza sapere che cosa significano le parole?
Ancora sull'obbligo di classificare e bloccare i contenuti. La Camera ha approvato il disegno di legge AC 7208,detto "salvaprovider",  che estende ai piccoli fornitori di accesso i proventi della cosiddetta "interconnessione inversa", fino a oggi riservati ai maggiori, che sono anche operatori di telecomunicazioni. Il testo è giunto al Senato (AS 4933) e subito i cecchini hanno aperto il fuoco degli emendamenti. Leggiamo:

E' vietato ai fornitori di servizi Internet (Internet service provider) diffondere in rete o rendere comunque disponibili messaggi telematici o informatici di ogni tipo, che possano incitare in qualsiasi forma a compiere atti previsti dalla legge come reati oppure incitare alla violenza o all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.
E' altresì vietata la diffusione di messaggi che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo fisico o psichico o morale dei minori, o siano osceni oppure la cui diffusione sia comunque vietata dalla legge.
I fornitori dei servizi di cui al precedente articolo devono provvedere a classificare ogni informazione e messaggio, che potrebbe essere resa disponibile attraverso i loro elaboratori fatta eccezione di quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che abbiano contenuti contrari alla legge o alle disposizioni di cui al precedente articolo provvedono ad impedirne la diffusione e l'accesso
.

Il "blocco" previsto dall'emendamento sarebbe superfluo, perché basta l'obbligo di classificare "ogni informazione e messaggio" per costringere tutti gli internet provider, grandi e piccoli, alla cessazione immediata di ogni attività.
Cambiamo argomento e torniamo al DDL AS 4594, quello sui nomi a dominio, del quale abbiamo parlato più volte negli ultimi tempi. Esso incarica all'art. 2, comma 2 la 

Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a: [...] assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale.

Si ignora che l'incarico di registrar può venire solo dalla decisione di un organismo internazionale, l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Risultato: la nascita o il trasferimento all'estero di uno o più registrar per i domini ".it".
Ma già al comma 1 lo stesso articolo ha predisposto il trasferimento all'estero dei mantainer, obbligandoli a iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche, mentre ora - in Italia e nel resto del mondo - questa attività è del tutto libera. Con altre previsioni inserire nello stesso DDL, si attua una sorta di inutile e pericolosa "statalizzazione" dell'internet (vedi Delirio normativo o lucida premeditazione?).

Ma c'è un altro progetto legislativo, i cui effetti potrebbero essere ancora più devastanti. La proposta di legge AC 7292 è nata per modificare le disposizioni sulla diffamazione a mezzo stampa, oggi assurdamente punitive. Ed ecco, puntuali, gli emendamenti-killer: si propone di aggiornare la decrepita legge sulla stampa (n. 47 del 1948), estendendo alle testate telematiche le disposizioni sull'editoria tradizionale. Ma, invece di prendere atto del nuovo assetto dell'informazione su scala globale ed eliminare la nozione di "stampa clandestina" prevista dall'art. 16, si estende la norma penale a qualsiasi periodico telematico non registrato. Il testo risultante sarebbe questo (con buona pace dell'art. 21 della Costituzione):

Art. 16 - Stampa clandestina
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico, anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila
.

Dunque per qualsiasi sito web che svolga una regolare opera di informazione, sarebbe necessaria l'iscrizione nel registro della stampa con la nomina (e lo stipendio) di un direttore responsabile. Poco tempo fa avevamo scritto che nessuno potrebbe sognarsi di sostenere una proposta di questo tipo, ma avevamo peccato di ottimismo (vedi "Direttore responsabile" e responsabilità del provider"). Se passasse questa disposizione, la maggior parte dei siti informativi italiani dovrebbe spostarsi su server stranieri. Una campagna di opposizione a queste proposte è stata lanciata da Peacelink.

E, se tutto questo non bastasse, ecco la "soluzione finale", nel puro stile di quel tale che abbiamo citato all'inizio dell'articolo. Troviamo infatti nel disegno di legge AC 7343 (sempre per la serie "internet e pedofilia"):

Art. 1.
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora i fatti previsti dall'articolo 600-bis e dal presente articolo consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione."
.

Eccola, la soluzione finale: la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la diffusione di materiale illegittimo. Cioè di ogni server web esistente, non appena un utente si colleghi a un sito proibito! Non è precisato come deve avvenire la distruzione dei sistemi, ma certo provvederà un emendamento che disponga la distribuzione di armi lanciafiamme alla polizia delle telecomunicazioni.