Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Le regole dell'internet

Il disegno di legge sulla pedofilia approvato dal Senato
Per punire i colpevoli si criminalizza la Rete
di Cristina Pasquini - 18.06.98

I resoconti sommari della discussione sul disegno di legge S2625 sono sul sito del Senato: partire dalla URL http://www.senato.it/att/resocon/home.htm e seguire i link alla Commissione speciale in materia di infanzia.

In questi giorni mi è stato chiesto se ritenessi, come donna, più pericoloso un adescamento fisico o telematico (è vero che parliamo di minori, ma ho provato a immedesimarmi, tenendo conto che nella mia valutazione avrei dovuto considerare che un minore ha potenzialità difensive minori rispetto alle mie). Un brivido mi ha percorso la schiena al pensiero di trovarmi faccia a faccia con un molestatore, mentre se un'immagine oscena o un messaggio dello stesso tenore mi apparissero sul monitor, il disagio sarebbe simile, ma la paura certamente minore.

Leggendo l'articolato del disegno di legge S2625, approvato dal Senato qualche giorno fa, e scorrendo gli emendamenti proposti nel corso della discussione nella "Commissione speciale in materia di infanzia", si possono trovare diversi tentativi di colpevolizzare le vie telematiche, come se, indicando un capro espiatorio, si potesse risolvere il problema.
Vediamo, per esempio, l'emendamento 11.10:

Dopo il sesto comma aggiungere il settimo comma:
«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere l'articolo 4-bis: È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da 500.000 a 5.000.000,
chiunque adesca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche».

Dunque la relatrice, che ha proposto l'emendamento, ritiene che sia più grave, e quindi meritevole di più incisiva tutela penale, l'adescamento telematico piuttosto di quello fisico!
L'aggravante del mezzo telematico torna nella proposta di emendamento 3.30 (Greco):

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis.
Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per via telematica».

In molte altre proposte si trovano tracce evidenti del pregiudizio contro Internet, che porta a considerare l'uso del mezzo telematico come aggravante del reato. Si legge nell'emendamento 3.2 (Greco):

Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3. - (Pornografia minorile). - 1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 600-ter. - (Pornografia minorile) - Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico utilizzando a tal fine un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni è punito per ciò solo con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei. commi precedenti, distribuisce, divulga sotto ogni forma materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni sedici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
La pena è aumentata sino ad un terzo se i fatti sono posti in essere con l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni sedici è punito con la reclusione sino a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione».

E si arriva a considerare l'adescamento telematico come un reato a sé, più grave di quello "tradizionale", nell'emendamento 11.10, sempre della relatrice Bonfietti:

Dopo il sesto comma aggiungere il settimo comma:
«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere l'articolo 4-bis: È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da 500.000 a 5.000.000,
chiunque adesca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche».

Per finire con la proposta di emendamento 3.30 (Greco):

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis.
Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per via telematica».

E' vero che Internet ha potenzialità certamente maggiori di una singola persona, ma è giusto criminalizzare lo strumento per punire l'uomo che comunque se ne serve?