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InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

 

Definizione agevolata: per chi suona la sanzione?

Privacy e sicurezza - Paolo Ricchiuto* - 3 ottobre 2018

Nel novellato Codice privacy c'è una piccola aggiunta, che sembra insignificante, ma può distorcere l'uso del potere sanzionatorio. Le FAQ del Garante sul "condono", appena pubblicate, potrebbero essere solo l'inizio.

Una delle più importanti novità contenute nel decreto 101/2018, è la norma sulla definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie (art. 18): chiunque avesse avuto la sventura di aver ricevuto una contestazione di violazione amministrativa prima del 25 maggio (sempre che il procedimento sanzionatorio non si fosse già chiuso a quella data con una ordinanza ingiunzione) ha la possibilità, fino al 18 dicembre 2018 (90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) di cavarsela pagando 2/5 del minimo della sanzione edittale. Per dare una dimensione del fenomeno, chi si era visto contestare, per esempio, la violazione dell’art. 164 bis comma 2 del Codice, che prevede una sanzione da € 50.000 ad € 300.000,00, se la potrebbe cavare con un versamento di € 20.000,00.

Un condono. Niente di più, e niente di meno. Tanto vantaggioso da odorare di "pace fiscale".

Ora, con le faq appena pubblicate, il Garante guida per mano il condonato, illustrando molto opportunamente requisiti soggettivi e sostanziali, modalità di gestione dei versamenti, fattispecie escluse. Ed appuntando l’attenzione sul meccanismo che si attiva secondo la norma, nell'ipotesi in cui prima della scadenza indicata si rimanga inerti (la contestazione cambia natura e diventa una ordinanza ingiunzione, senza necessità che venga nemmeno notificata), ovvero ci si attivi non già per pagare, ma per insistere nelle proprie ragioni (il procedimento prosegue, e sarà definito dal Garante in teoria anche con la irrogazione della sanzione massima).

Ma nelle ultime righe delle FAQ c’è una particolarità, per comprendere la quale è opportuno fare un piccolo passo indietro:
Nel regime precededente del Codice privacy, l’art. 166 conteneva una norma interessante, e poco conosciuta: il 50% delle sanzioni irrogate dal Garante venivano "riassegnate al Fondo per il funzionamento" dell’Autorità, con la espressa previsione di uno stringente vincolo di finalità: quelle somme, infatti, potevano esser utilizzate "unicamente" per l’esercizio dei compiti di cui agli art. 154 comma 1 lett. h (cioè per le attività divulgative) ed art. 158 (cioè per le ispezioni).

Non si poteva parlare, quindi, di una norma distorta come quella prevista da alcuni Comuni in favore degli "ausiliari del traffico" (più multe faccio, più denari mi entrano in cassa), perché il legislatore del Codice aveva messo uno sbarramento molto netto.

Ora, una delle novità più originali (diciamo così) del decreto 101, è nascosta nel testo novellato dell’art. 166 del Codice, che al suo comma 8 prevede lo stesso meccanismo (50% dei proventi delle sanzioni riassegnati al Fondo, "per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione"), con una piccola sorprendente, e pericolosa aggiuntina: quei proventi possono essere utilizzati anche per tutte le attività "di attuazione del Regolamento svolte dal Garante".

Domanda: cosa significa? Quali sono le "attività di attuazione del Regolamento" ? In teoria, tutto quello che fa il Garante, atteso che il compito istituzionale dello stesso è proprio quello di… garantire la attuazione del Regolamento.

Si può quindi, senza malizia, affermare, che il legislatore del decreto 101, premurandosi di operare questa strana modifica, e proprio nel momento in cui il GDPR, come noto, inasprisce a livelli siderali le sanzioni, abbia inteso di fatto sdoganare completamente l’uso dei proventi del 50% delle stesse, di tal che ove l’Autorità avesse in cassa i danari acquisiti con le multe, e ritenesse "per dare attuazione al Regolamento" di dover prendere qualsiasi altra iniziativa, non sembra possa esservi più un limite nella norma che ridisegna l’annacquato vincolo di finalità.

Scritta la norma come è scritta, quindi, ove mai il Garante irrogasse anche solo due sanzioni nel prossimo anno, una da € 20.000.000,00 e l’altra da € 10.000.000,00 si ritroverebbe con un tesoretto di € 15.000.000,00 imputati al fondo per il suo funzionamento, concretando, da un lato, un salto in avanti a dir poco clamoroso (visto che in tutto il 2017 le sanzioni riscosse sono state pari ad € 3.770.000 ca. vedi la Relazione annuale 2017 - all. IV tab. 6); e risolvendo, dall’altro, buona parte dei problemi economici che il presidente dell’Autorità denuncia tutti gli anni, vista la disponibilità che in questo modo si viene a determinare.

Ciò posto, e cercando a fatica di contenere il timore per l’effetto distorsivo che questa dinamica può innescare in sede di irrogazione delle sanzioni, torniamo alle FAQ appena pubblicate sul condono. Il Garante chiude quel documento con la seguente indicazione:

"Le somme derivanti dalla definizione agevolata dei procedimenti (al pari dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal Codice) sono assegnate al bilancio dello Stato. Tali somme, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono poi riassegnate – ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. 101/2018 –   al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante".

Non solo, quindi, il decreto 101 libera di fatto l’utilizzo delle somme da parte del Garante; ma il Garante stesso sente anche il bisogno di spiegare che in questo appetitoso calderone finiscono anche i proventi del condono.

Qual è la logica di questo chiarimento ?

Se esisteva qualche dubbio sul fatto che le somme agevolate seguissero lo stesso percorso delle sanzioni, non è certo una auto-faq che può risolverlo. Se invece quel dubbio non esisteva, allora siamo di fronte ad una misteriosa pulsione purificatrice. Ennesima gemma, in un panorama ogni giorno più ostico ed ostile, che rende sempre meno sexy la rivoluzione del GDPR.

* Avvocato in Roma

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