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INTERVENTI - 14


2. Reti telematiche e propaganda. Tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'individuo
di Francesca Angelini e Sebastiano Faro

2.1. E' in corso un dibattito, del quale è possibile cogliere ampia traccia su Internet, sul tema dell'identificabilità di coloro che trasmettono messaggi attraverso i servizi di comunicazione on line con gruppi (listgroup, newsgroup) e singoli (e-mail).

Così se c'è chi si collega alla rete con il proprio nome, c'è anche chi lo fa usando pseudonimi o anonimamente.

In particolare, A. Greig (University of Abertay Dundee) ha recentemente sollevato su Internet il problema del cd. "pseudospoofing", cioè dell'uso di un nome - o di altri elementi di identificazione della persona - di fantasia, ma assolutamente credibili, che vengono presentati come veritieri.

Se di fronte all'uso di uno pseudonimo chiaramente riconoscibile come tale o dell'anonimato vi è da parte del destinatario del messaggio una maggiore "diffidenza" verso i contenuti di quest'ultimo, la tecnica di pseudospoofing (una forma di "active deception") consente di prospettare in modo credibile idee ed opinioni.

2.2. Il problema dell'uso di una falsa identità può acquisire particolare rilevanza sotto vari aspetti: a livello più generale, richiama valori etici prima ancora che giuridici e quindi il dibattito su quelle regole di correttezza che rappresentano attualmente l'unica forma di regolamentazione dell'accesso e dell'uso del ciberspazio; più specificamente, può assumere rilievo in relazione alle ipotesi di conclusione di contratti o anche di commissione di reati attraverso reti telematiche (grande interesse suscita, ad esempio negli Stati Uniti l'ipotesi di uso delle reti a fini di propaganda sovversiva da parte di organizzazioni terroristiche).

2.3. Il fenomeno (quello dello pseudospoofing in particolare) merita attenzione anche in riferimento alla possibile utilizzazione delle reti telematiche a fini di propaganda politico-elettorale, per quella attività, cioè, che è insieme di informazione e di persuasione, che, nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale è tesa ad influire sulla espressione della volontà elettiva e deliberativa dei cittadini.

Il tema della disciplina della propaganda politica veicolata attraverso i mezzi di comunicazione di massa è in questo momento di grande attualità in Italia: può essere questa l'occasione di considerare l'opportunità di una regolamentazione delle forme di propaganda che possono realizzarsi attraverso le reti telematiche? (Almeno nella fase della campagna elettorale, periodo particolarmente delicato nel quale è essenziale garantire la più ampia attuazione del diritto di informazione, quale diritto ad informare e ad essere correttamente informati).

La tutela della libertà di scelta del singolo da indebite ed eccessive pressioni che possano provenirgli dall'esterno e la garanzia di pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione per i soggetti politici in competizione sono le ragioni che rendono cos~ì pressante il problema della regolamentazione della propaganda radiotelevisiva di partiti e candidati, ragioni che possono riproporsi anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche.

2.4. Nel caso si ritenga opportuna la regolamentazione, le strade percorribili sembrano essere due: autodisciplina o "eteroregolamentazione" statale.

Sotto il primo profilo interessanti spunti di riflessione offre la "Ipotesi di codice di autodisciplina per la comunicazione telematica" presentata da Giuseppe Corasaniti. Di particolare rilievo risulta per la materia che ci interessa la previsione dell'articolo 7 che richiede pari trattamento e pari opportunità per i fornitori di informazioni e per i soggetti interconnessi.

Potrebbero poi ipotizzarsi: in deroga alla previsione dell'articolo 2, l'obbligo di comunicazione della propria identità e recapito (previa verifica della veridicità di tali dati da parte del gestore) per tutti coloro che immettono in rete messaggi di propaganda elettorale ed inoltre lo studio di forme di controllo, affidate ad organi di autodisciplina, di tali messaggi (analogamente a quanto è proposto in materia di pubblicità commerciale).

Una regolamentazione statale sarebbe, d'altro canto, in primo luogo, pienamente legittima: l'attività di propaganda è una forma di manifestazione del pensiero, come tale tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, ma la Corte costituzionale (sentenza n. 48 del 1964) ha riconosciuto la legittimità di interventi legislativi di disciplina delle forme di propaganda, in quanto, in tal modo, si regola esclusivamente l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, non intaccando la sostanza del diritto stesso.

Un ruolo importante potrebbe svolgere in questo settore una Autorità Indipendente, una Autorità Garante, cioè, le cui decisioni in una materia cos~ì delicata, sono sottratte alle scelte delle maggioranze di governo. Più incisivo, poi, potrà essere il ruolo da questa svolto se le verranno attribuiti non esclusivamente compiti di accertamento della violazione di divieti formali (con i relativi poteri inibitori) ma anche, più in generale, una funzione propositiva, di raccordo fra le esigenze dei gestori e quelle dei soggetti fornitori di informazioni e dei soggetti interconnessi.

Indubbiamente, però, occorrerà preliminarmente chiedersi se una soddisfacente regolamentazione della propaganda possa immaginarsi al di fuori di una più ampia considerazione e regolamentazione complessiva della comunicazione telematica.

2.5. La nascita, alla fine degli anni Settanta, delle emittenti televisive private ha fatto segnare una svolta di fondamentale rilievo nel modo di comunicare la politica (e più in radice nel modo stesso di fare politica e anche di intendere la partecipazione democratica). Una svolta che si è concretizzata in un ampliamento notevolissimo delle possibilità espressive dei soggetti politici ed in una maggiore incisività e costanza nel tempo dei contatti di questi con i cittadini elettori.

Per la fine degli anni Novanta si prospetta una nuova - probabilmente ancora più incisiva - svolta (la democrazia elettronica), i cui primi segni si colgono ampiamente in alcuni Paesi (Francia e Stati Uniti in testa) suscitando già riflessioni sulle prospettive future.

Il nostro legislatore ha, in verità, dimostrato fino ad ora scarsa sensibilità verso questo tema: la legge n. 515 del 1993, recante norme per la disciplina delle campagne elettorali, non si occupava in alcun modo, nella parte relativa alla regolamentazione della propaganda elettorale, delle reti telematiche, caratterizzandosi, quindi, come non pienamente adeguata alla attuale dinamica della competizione politico elettorale.

L'esperienza che l'Italia si è trovata e si trova tuttora a vivere in tema di disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva fa s~ che il nostro Paese si trovi attualmente in una situazione di grande attenzione al problema più generale del rapporto fra informazione e propaganda politica: potrebbe essere questo il momento giusto per affrontare anche il tema che si è brevemente delineato.


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