FORUM MULTIMEDIALE
LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

 

COMPORTAMENTI E NORME NELLA SOCIETÀ VULNERABILE

 


INTERVENTI - 4


Ipotesi di codice di autodisciplina per la comunicazione telematica
di Giuseppe Corasaniti

1. LIBERTA', RESPONSABILITA', SICUREZZA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Nella comunicazione telematica l'informazione (intesa come scambio interattivo di dati, testi, immagini e suoni ) tra i diversi soggetti interconnessi è garatita come libertà fondamentale e richiede il rispetto delle norme di legge che prevedono forme di responsabilità civili e penali per attività svolte in violazione di diritti di terzi, tenendo conto delle specificità dei mezzi di comunicazione informatici e telematici e delle caratteristiche dei sistemi di controllo in relazione ai dati diffusi e circolanti.

Nella piena consapevolezza dell'esigenza di assicurare insieme la libertà di comunicazione e il rispetto dei diritti degli utenti e dei terzi interessati, i gestori di rete si impegnano ad osservare ed a promuovere il presente "Codice di autodisciplina".


2. DIRITTO AL NOME ED ALLO PSEUDONIMO

Ogni soggetto interconnesso ha diritto ad utilizzare nelle comunicazioni telematiche il proprio nome ovvero di avvalersi di uno pseudonimo; tale ultimo diritto tuttavia implica che, ai fini della tutela dei diritti altrui, siano sempre comunicati al gestore di rete,che ha l'obbligo di conservare con tutte le cautele come dati riservati e di mantenere aggiornati, l'identità e il recapito del singolo utente.

3. TUTELA DEI DIRITTI DI TERZI

Ogni soggetto interconnesso è responsabile civilmente e penalmente secondo le leggi vigenti a tutela dei terzi, per ogni attività lesiva dei diritti delle persone e delle formazioni sociali rispetto ad ogni forma di discriminazione, nonchè del diritto di autore o di brevetto in ordine alla originalità e qualità dei dati e dei programmi che immette e distribuisce, a qualsiasi titolo.

4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI INTERCONNESSI

Nessuna informazione - anche indiretta - in ordine alla identità ed al recapito dei soggetti interconnessi potrà essere diffusa o fornita a terzi dal gestore di rete ,ad eccezione dei casi in cui :
a)vi sia l' espresso e consapevole consenso espresso in forma scritta dai soggetti interessati, con specifica autorizzazione alla diffusione dei propri dati personali;
b) tali informazioni siano richieste al gestore di rete con ordine della magistratura per l'esercizio del diritto di rettifica o a tutela del diritto d'autore o di brevetto o per la identificazione di responsabili di reati commessi mediante tecnologie informatiche o telematiche.

Nessuna informazione in ordine alla identità ed al recapito dei soggetti interconnessi potrà essere fornita a uffici o enti pubblici dal gestore di rete salvo che ciò sia espressamente previsto da norme di legge nell'ambito della regolamentazione specifica dell'attività degli uffici o enti richiedenti.

Nei casi di indagini giudiziarie e di polizia aventi ad oggetto reati commessi attraverso la comunicazione telematica il gestore di rete ha l'obbligo di fornire con la massima tempestività collaborazione tecnica ed operativa alle autorità richiedenti.

5. RESPONSABILITA' DEL GESTORE DI RETE

Il gestore della rete assicura piena conoscenza delle potenzialità tecniche dei servizi offerti e delle eventuali incompatibilità derivanti da procedure di connessione o dalla utilizzazione di hardware o software particolare ed in merito assicura tempestivamente forme di accesso e di consulenza per i soggetti interconnessi richiedenti.

Il gestore di rete è obbligato :
- ad adottare tutte le misure tecniche occorrenti, nell'ambito degli standard più attuali, per prevenire danni ai soggetti interconnessi derivanti da accessi non autorizzati di terzi ai dati ed ai servizi offerti;
- ad informare i soggetti interconnessi sul livello di sicurezza del sistema;
- a verificare il corretto e leale comportamento dei soggetti interconnessi in presenza di ripetuti tentativi di accesso non autorizzato a dati riservati o ai sistemi informatici interconnessi, informando tempestivamente i soggetti interessati, e nei casi di particolare gravità le forze di polizia, per consentire la tempestiva identificazione dei responsabili.
- ad informare con completezza e correttezza gli utenti interessati sulle modalità di accesso ai servizi nonchè sulle relative tariffe e sui costi di accesso al sistema e ai servizi; tali informazioni dovranno essere visualizzate immediatamente in ogni ipotesi di richiesta di accesso o di ricerca di dati o servizi a pagamento .

6.RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI SERVIZI INTERCONNESSI

Le amministrazioni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica che offrono servizi e che si collegano in rete, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo e di ordinamento degli enti locali favoriscono la più ampia forma di accesso e di partecfipazione ai soggetti interconnessi in rete, che richiedano certificazioni , copie di documenti ed atti o di nomartiva nazionale o lacale in loro possesso.

Le amministrazioni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica che offrono servizi o informazioni facilitano e promuovono ogni utile forma di comunicazione interattiva tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che possa sostituire o integrare la corrispondenza o lo scambio di note informative per via formale o mediante supporto su carta la prenotazione di servizi resi mediante contatto diretto, come i servizi sanitari.

Per le essenziali modalità di identificazione dei soggetti richiedenti servizio informazioni in rete potrà essere richiesta ai soggetti richiedenti l'indicazione del proprio codice fiscale e della linea telefonica utilizzta paer l'interscambio di dati.
è in ognio caso garantita la riservatezza di ogni interscambio informativo in assenza del consenso alla diffusione esterna dei dati da parte dei soggetti interessati ,espressamente rilasciato in forma scritta .

Nel caso di prestazioni o informazioni riguardanti la intimità personale dei soggetti richiedenti ,nel rispetto delle disposizioni europee, le amministrazini non potranno in alcun caso cedere a soggetti collegati o terzi, mediante la rete, i dati personali raccolti o elaborati.

7. PARI TRATTAMENTO E PARI OPPORTUNITà PER I FORNITORI DI INFORMAZIONI E PER I SOGGETTI INTERCONNESSI

Nelle attività interattive svolte attraverso la rete tutti i soggetti interconnessi e i fornitori di informazioni o servizi hanno diritto ad eguale trattamento a parità di condizioni e a pari opportunità informative con riguardo all'accesso alle informazioni ed ai servizi offerti .

In particolare è garantita ai soggetti interessati l'inserzione, ove richiesta, di propri codici speciali di identificazione per consentire l'immediata interconnessione o la inserzione in particolari "aree" di servizio per facilitare l'accesso degli utenti .

8.INTERCONNESSIONI CON ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Nelle attività interattive svolte attraverso la rete viene favorita la più ampia integrazione informativa dei mezzi di comunicazione e la più ampia diffusione di informazioni provenienti dalle diverse fonti .

Nella gestione e nella programmazione delle attività della rete dovranno essere adeguatamente promosse e incentivate le interconnessioni tra fonti informative, mediante collegamenti con organi di stampa, case editrici ,radio e televisioni, agenzie di informazione, in particolare se a carattere specializzato o locale.

9. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E SPAZI PUBBLICITARI

Per il finanziamento del servizio o per l'offerta di servizi gratuiti, sono predisposti inserimenti grafici o dati o servizi a carattere pubblicitario, nel rispetto dei principi posti dalla legislazione vigente e dal Codice di autodisciplina pubblicitaria

In cooperazione con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria sono studiate forme di controllo sugli inserti pubblicitari diffusi tramite la rete .

10. GARANZIE PER GLI UTENTI E PER I TERZI

Ogni rete, in piena autonomia, predispone una struttura interna, o affida ad un soggetto responsabile del sistema, per garantire l'attuazione dei principi di autodisciplina nonchè il compito di verificare periodicamente l'opportunità di predisporre specifiche procedure di accesso o di comportamento nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

è istituito un "Comitato di garanzia per la comunicazione telematica", formato da tre persone di riconosciuta esperienza e indipendenza, con compiti di raccolta delle adesioni e di promozione di iniziative per favorire la conoscenza e l'attuazione delle norme di autodisciplina nonchè per la raccolta delle segnalazioni di ipotesi di violazione e la risoluzione di problemi in merito alla applicazione dei relativi principi e lo studio della loro revisione e integrazione.

I componenti del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, su designazione delle associazioni dei gestori di reti telematiche con la consultazione delle associazioni di utenti e di consumatori interessate; essi agiscono in piena autonomia ed indipendenza e in collaborazione con le strutture interne o i soggetti responsabili delle singole reti .

I gestori di rete e gli utenti si obbligano al rispetto delle determinazioni adottate dal Comitato di garanzia e ne assicurano la più ampia pubblicità.

Il presente codice potrà essere soggetto periodicamente a integrazioni o revisioni sulla base delle osservazioni motivate degli utenti e dei gestori di rete.
(31.05.95)

 


Il prof. Giuseppe Corasaniti, magistrato, è docente di diritto dei mezzi comunicazione alla LUISS


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