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Europa - Diritto comunitario e dei Paesi europei
A cura dello Studio legale Puopolo Sistilli Geffers & Luise

Gli "effetti diretti" delle direttive comunitarie
di Lucilla Margherita - 09.10.03

La direttiva 2001/115/CE, che detta norme vincolanti per gli Stati membri in materia di fatture spedite per via telematica, deve essere attuata a decorrere dal 1. gennaio 2004. La legge delega di recepimento (14/2003) prevede invece un termine molto più lontano, precisamente il 22 agosto. Nell'ipotesi che il decreto delegato non veda la luce entro il 31 dicembre di quest'anno, quale sarà il regime applicabile? Quello attuale, per cui si possono inviare le fatture come semplici allegati di posta elettronica, o il nuovo, che impone l'uso di una firma elettronica "avanzata" o, a discrezione dello Stato membro, anche "basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura", cioè la nostra "firma digitale"?

Al contrario dei regolamenti comunitari, che sono atti vincolanti direttamente applicabili a categorie di destinatari astrattamente individuati nel loro insieme, e che generalmente non necessitano di alcuna normativa attuativa da parte dei Paesi membri, le direttive non sono dotate di immediata efficacia applicativa. Le direttive infatti, vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati scopi entro un certo limite temporale, ma lasciano agli Stati stessi la scelta della forma e dei mezzi da utilizzare.

Ferma restando la classificazione appena operata, occorre tenere presente che alcune norme comunitarie sono comunque dotate di effetto diretto, sono cioè sufficientemente chiare e precise da non richiedere l'emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o integrativi. Tali norme sarebbero pertanto idonee a creare in via immediata e senza necessità di alcun atto formale da parte dello Stato, delle posizioni soggettive in capo a persone fisiche o giuridiche, che potrebbero essere direttamente fatte valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale.

Come chiarito da una delle prime sentenze della Corte di Giustizia europea in materia (Caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), di effetto diretto possono essere dotate anche delle norme indirizzate agli Stati, purché siano chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata e dunque non condizionata ad alcun provvedimento formale dell'autorità nazionale. Di tale caratteristica possono certamente essere dotati i regolamenti, ma anche le direttive caratterizzate da un contenuto precettivo chiaro, preciso e incondizionato, cioè che non necessita, per la sua sostanziale attuazione, di ulteriori atti (in questo senso si veda ad esempio il caso Van Duyn, causa 41/74, sentenza 4 dicembre 1974 e, per la giurisprudenza italiana, tra altre, si veda Cass Civ., 20 marzo 1966, n. 2369, in Foro Italiano, 1996, I, 1665).

Detto questo, va peraltro chiarito che l'effetto diretto della direttiva non potrà essere fatto valere nei confronti di singoli, ma solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato o di enti territoriali (c.d. effetto diretto verticale) e in genere di qualsiasi organismo che, sulla base di un atto della pubblica autorità presti un servizio di interesse pubblico e che disponga dei relativi poteri (Caso Foster, causa C-188/89, sentenza 12 luglio 1990). Per giurisprudenza maggioritaria, poi, la direttiva non potrà essere dotata del cosiddetto effetto diretto orizzontale, e cioè il singolo non potrà far valere un proprio diritto derivante da una direttiva nei confronti di altri singoli, in quanto la direttiva, per sua natura, vincola gli Stati cui è rivolta e non può essere fonte diretta di obblighi a carico di un singolo.

Strettamente correlato all'effetto diretto, è l'obbligo del giudice nazionale di interpretare una norma di diritto nazionale in modo conforme ad una direttiva precedente o successiva alla norma stessa, indipendentemente dalla avvenuta attuazione della direttiva. Il parametro dell'interpretazione conforme è lo strumento maggiormente utilizzato per il caso di mancata attuazione di una direttiva priva di effetto diretto: il cittadino potrà invero pretendere l'applicazione immediata della direttiva, nonostante la mancanza di effetto diretto e nonostante la mancata attuazione nazionale della stessa, alla luce della "interpretazione conforme" delle norme nazionali esistenti.

Detto questo, sia nelle ipotesi di direttive dotate di effetto diretto che nei casi di direttive non dotate di tale effetto, esistono dei margini abbastanza ampi per il cittadino di uno Stato che non abbia dato tempestiva attuazione ad una direttiva, di invocare l'applicazione della direttiva stessa.