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Commercio elettronico

Giochi e scommesse on line: la "finanziaria" contro la UE? - 2

di Andrea Pascerini* - 25.10.05

 

Prima di procedere riepiloghiamo il contenuto del primo articolo:
La Corte di Giustizia europea ha affermato in più decisioni (sentenza N. C-67/98 del 21 ottobre 1999 Diego Zenatti - sentenza N. C-243/01 del 6 novembre 2003 Piergiorgio Gambelli) che ogni Stato può porre dei limiti alla libera circolazione dei servizi, a condizione che tali limiti rispondano realmente ad obiettivi tali da giustificarli e che le restrizioni imposte non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

a) La Corte ha esplicitamente escluso, tra gli altri, quali giustificato motivo per restringere e limitare la libera circolazione dei servizi che la riduzione o la diminuzione delle entrati fiscali (punto 61 della sentenza Gambelli).
b) Inoltre: laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti limitativi (punto 69 sentenza Gambelli).
c) Ancora: le restrizioni devono perseguire in ogni caso l'obiettivo di un'autentica riduzione delle opportunità di giuoco e il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata (punto 62 sentenza Gambelli).
d) Di più, la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del prestatore di offrire ed effettuare servizi per destinatari stabiliti in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio si trovi il detto prestatore, ma anche la libertà di ricevere o beneficiare, in quanto destinatario, dei servizi offerti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, senza essere impedito da restrizioni (punto 55 sentenza Gambelli).

E' evidente che in Italia la situazione è ben diversa rispetto a queste ipotesi.
Come espressamente già indicato in decine e decine di decisioni di merito, i giudici hanno evidenziato il proliferare in Italia di giochi e scommesse nonché il reiterato tentativo da parte del legislatore, ampiamente attuato, di ampliare l'offerta di giochi e scommesse.
E' pure evidente che tale scelta ha lo scopo (peraltro palesemente dichiarato) di aumentare le entrate per lo Stato.
E' da evidenziare che di recente anche la Corte di cassazione ha omesso di assumere decisioni nei giudizi avanti alla stessa disponendo rinvii in attesa delle decisioni dei giudici comunitari (avanti i quali la normativa italiana è stata sottoposta per la terza volta).
Questo è il quadro (riferito alla specifica materia di giochi e scommesse) nel quale si inserisce cronologicamente e storicamente l'art. 66 della legge finanziaria in via di approvazione.

Sorge una prima domanda:
il legislatore sa tutto questo o lo ignora , o finge di ignorarlo?
Se lo ignora è grave ma è ancora più grave se, essendo a conoscenza di quanto sopra, propone un articolo come quello della finanziaria.
In questo caso ci si deve chiedere perché fa questo e chi ne trae un vantaggio; ma soprattutto: trattandosi di restrizioni a servizi, chi ne paga le conseguenze? ("suppongo" il consumatore italiano che viene limitato, spremuto, sempre a vantaggio. di chi?).

Ma ciò che ancora è più importante è altro: non vi sono in Italia disposizioni analoghe (sappiamo che al mondo solo in pochissimi Paesi - Paesi arabi - vi sono norme analoghe, con l'unica differenza che in questi paesi è vietato nel modo più assoluto fare scommesse).
"Stupisce" questa attenzione del legislatore tanto più che non vi sono normative assimilabili neppure per segmenti di criminalità molto più gravi (sempre che il fare scommesse con allibratori esteri legittimati possa essere considerata una attività criminale): pedofilia, traffico di organi, mafia, ecc., la cui gestione repressiva è affidata a norme generali, senza il coinvolgimento di responsabilità della figura del provider.

Se verrà approvata questa finanziaria vi saranno quindi problemi non irrilevanti per i provider, i quali dovranno adempiere a una imposizione (legittima?) pena gravi conseguenze economiche (tra 30 mila a 180 mila euro per caso).
La responsabilità del provider nell'ambito del commercio elettronico è prevista dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (attuazione della direttiva 2000/31/CE relativo a taluni aspetti giudiziari dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico nel mercato interno). Vediamoli:

Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

  1. non modifichi le informazioni;

  2. si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

  3. si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

  4. non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

  5. agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

  2. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Invece l'articolo della finanziaria in via di approvazione dice:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazioni o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi tematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativi o comunque in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
--. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici di cui al comma --, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
- In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 13, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertatata. L'autorità competente è l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Per quali ragioni solo per questa attività relativa alle scommesse è previsto un così pesante aumento di pena a carico dei provider ? (tra l'altro questo "obbligo" in cui verrebbe a trovarsi il provider è in netto contrasto con la normativa comunitaria).
In ultimo: non è da sottovalutare il fatto che a molti di questi siti il consumatore accede anche solo per avere informazioni e non per scommettere.

Oggi lo stato italiano limita l'accesso a queste informazioni, domani cosa limiterà?
Ttto questo a vantaggio di chi? E. perché?
Oggi si limitano le informazioni sulle scommesse, domani cosa ?

.. attendiamo con interesse gli sviluppi dell'approvazione della finanziaria sul punto in questione, con la promessa di approfondire ancor più le tematiche in questione.
 

* Avvocato in Bologna

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