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 Commercio elettronico

Vendita on line di polizze assicurative
di Gianfranco Puopolo e Laura Liguori - 29.06.2000

Introduzione

L'utilizzo di Internet quale canale distributivo, di marketing e di vendita si sta diffondendo in misura sempre maggiore, arrivando a coinvolgere i settori di attività più diversi. Il commercio on-line è un concetto che non va più riferito alla sola vendita di beni per il tramite di siti web, ma riguarda sempre più anche l'offerta di servizi.
Come noto a tutti, i servizi che vengono attualmente offerti tramite Internet riguardano settori di business che erano fino a poco tempo fa considerati chiusi alle novità e poco flessibili, quali il settore finanziario e bancario. Oggi, invece, assistiamo alla proliferazione di siti web per l'offerta di prodotti finanziari, bancari e assicurativi. In questo breve scritto, ci occuperemo di porre in risalto taluni degli aspetti più rilevanti che caratterizzano l'offerta di polizze assicurative on-line, e dunque la conclusione di contratti di assicurazione "a distanza", cioè senza la contestuale presenza del fornitore del servizio e del cliente.

I. La Circolare ISVAP 393/2000

Con riferimento alle polizze assicurative vendute tramite Internet, è recentemente intervenuta l'ISVAP che ha emesso una circolare (Circolare del 17 gennaio 2000, n. 393, www.isvap.it/isvc0393.htm), intesa a dare una regolamentazione a tale attività di vendita di prodotti assicurativi on-line al fine di evitare eventuali abusi ai danni degli utenti di Internet e clienti, tanto più facili quando l'offerta del bene o del servizio e il suo acquisto avvengono "a distanza".
Inoltre, l'ISVAP, sul proprio sito, ha reso disponibili alcuni avvertimenti all'utente Internet relativamente ai siti che offrono la possibilità di stipulare polizze assicurative on-line, riprendendo, in parte, i contenuti della Circolare 393.

La Circolare ISVAP in argomento contiene disposizioni che riguardano sia le caratteristiche che devono avere i siti web di compagnie di assicurazioni sui quali è possibile stipulare contratti di assicurazione on-line, sia quelle dei documenti che devono essere resi disponibili all'utente sul sito, nonché le caratteristiche "procedurali" tramite le quali i contratti possono essere validamente conclusi su Internet. Ovviamente, quest'ultimo aspetto è complicato dalla necessità di rispettare le disposizioni di legge in base alle quali il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e dalla circostanza che le norme sulla firma digitale (D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513) non sono ancora entrate nell'uso comune, il che rende impossibile equiparare un contratto o un qualsiasi documento formato e approvato su Internet ad un documento cartaceo sottoscritto dal suo autore o da chi lo abbia accettato.

Sono queste le considerazioni che sono alla base di alcune disposizioni contenute nella Circolare 393. In particolare:

  1. La nota informativa deve essere disponibile sul sito per la consultazione, in un file immodificabile dall'utente. La nota informativa deve altresì essere inviata all'utente prima della conclusione del contratto in un formato tale da consentirne l'acquisizione su carta o su altro supporto duraturo (invio per e-mail con possibilità di salvataggio del messaggio sul disco rigido, floppy disk, CD, ecc.) Non è sufficiente a soddisfare questo requisito la circostanza che l'utente di Internet sia in grado di stampare la nota informativa disponibile sul sito, in quanto la legge richiede che gli sia inviata personalmente all'indirizzo, anche e-mail, da questi indicato.
  2. Anche le condizioni di polizza devono essere disponibili sul sito, e, come la nota informativa, devono essere immodificabili e coincidere con quelle che saranno successivamente consegnate al cliente. In questo caso, inoltre, a differenza di quanto avviene per la nota informativa, è necessario consegnare al cliente le condizioni di polizza su supporto cartaceo, al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 1888 del codice civile, in base al quale il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
  3. E' necessario che la compagnia di assicurazione indichi con certezza il momento di conclusione del contratto e di decorrenza della copertura assicurativa. Si tratta di due momenti rilevanti, dato che dalla conclusione del contratto inizia a decorrere il termine per l'esercizio, da parte del cliente, del diritto di recesso riconosciuto dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175 (30 giorni dal giorno in cui il cliente è informato della conclusione del contratto), mentre l'esatta indicazione dell'inizio della copertura assicurativa è necessaria per evitare contestazioni in caso di sinistro.
  4. La nota informativa deve contenere precise indicazioni circa le modalità di gestione del rapporto con il cliente successive alla conclusione del contratto. In particolare, la circolare 393 dispone che debbano essere date precise indicazioni circa i mezzi di pagamento dei premi successivi al premio di perfezionamento, le modalità di denuncia del sinistro, le richieste di riscatto o di liquidazione, ecc. Appare evidente come Internet consenta di gestire anche questa fase del rapporto on-line, attraverso moduli già predisposti dall'impresa che il cliente deve compilare ed inviare alla stessa accedendovi direttamente dal sito web.
  5. Per alcuni documenti resta la necessità della forma scritta, e non è sufficiente che gli stessi siano stati accettati dal cliente sul sito. In particolare, il cliente dovrà ricevere su supporto cartaceo la polizza e le condizioni contrattuali (comprese quelle vessatorie che necessitano di specifica approvazione per iscritto): in base all'articolo 1888 del codice civile, infatti, il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Allo stesso modo dovranno essere consegnati per iscritto alla compagnia di assicurazione (i) l'assenso del terzo sulla cui vita è stato eventualmente stipulato il contratto, ai sensi dell'articolo 1919, comma 2, del codice civile, (ii) le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese dal contraente, (iii) la dichiarazione del contraente di avere acquisito la nota informativa su supporto duraturo.
II. Problematiche connesse alla conclusione del contratto via Internet

Anzitutto, va rilevata la possibile difficoltà per le imprese di assicurazione a consegnare la nota informativa personalmente al cliente prima della conclusione del contratto. La difficoltà è data dall'estrema velocità con cui avvengono le transazioni via Internet, per cui la conclusione del contratto potrebbe anche avvenire immediatamente, con un semplice scambio di e-mail. Tale difficoltà, tuttavia, non è insormontabile, se si considera la prassi utilizzata dalla maggior parte dei siti di assicurazioni che offrono i loro prodotti on-line. Solitamente, infatti, l'utente deve registrarsi immettendo nel sito almeno il proprio nome e cognome e indirizzo e-mail (ma anche, in alcuni casi, il codice fiscale ed altri elementi identificativi) al momento in cui compila la richiesta di preventivo. A quel punto, si può ipotizzare che la società invii immediatamente via e-mail la nota informativa all'indirizzo fornito dal potenziale cliente ed in tal modo adempiere l'obbligo di consegna della nota informativa, in conformità a quanto previsto dalla circolare 393.

Altro problema di non poco conto è il momento di conclusione del contratto. La proposta e l'accettazione, infatti, potrebbero essere scambiate anche attraverso l'invio di messaggi e-mail dal cliente all'assicurazione e vice versa, ed in questo caso il contratto dovrebbe considerarsi concluso al momento in cui il cliente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione, secondo le regole generali. Ma è proprio questo il problema: come si fa a stabilire con esattezza il momento di conclusione del contratto, se manca la prova di questa circostanza? Inoltre, la prova del contratto deve essere un documento scritto, secondo quanto previsto dall'art. 1888 del codice civile, e dunque un documento che deve essere inviato al cliente su supporto cartaceo, come abbiamo già evidenziato precedentemente.

Infine, di particolare rilevanza è anche il problema delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese dal contraente al momento della compilazione del questionario, che avviene naturalmente prima della conclusione del contratto ed insieme alla compilazione della proposta. Queste dichiarazioni devono necessariamente essere rese per iscritto in modo che la compagnia possa essere in grado di contestarne la falsità. Pertanto, sarà necessario trovare un modo affinché, nel contratto (polizza e condizioni contrattuali), che ai sensi dell'articolo 1888 del codice civile deve essere necessariamente consegnato al cliente su supporto cartaceo, e che deve essere spedito in copia all'assicurazione, siano riportate anche le dichiarazioni dal contraente dallo stesso debitamente sottoscritte. Lo stesso dicasi, naturalmente, per le altre dichiarazioni che lo stesso deve necessariamente sottoscrivere (specifica approvazione di clausole vessatore, dichiarazione di avere acquisito su supporto duraturo la nota informativa, ecc.).

Questa misura si rende necessaria in considerazione della circostanza che le dichiarazioni rese dal cliente su Internet, in assenza della operatività del meccanismo della firma digitale, non possono essere equiparate a dichiarazioni scritte. La stessa problematica si pone con riguardo alle dichiarazioni rese dal contraente al momento dell'invio della proposta, ove le stesse possano essere qualificate come dati sensibili in base alla Legge 675/1996. In questo caso, infatti, per il relativo trattamento la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Poiché, tuttavia, il consenso viene rilasciato via Internet e questo tipo di approvazione non può essere equiparato ad una dichiarazione scritta per i motivi sopra esposti, sarà necessario che il documento contrattuale vero e proprio contenga anche uno spazio deve sarà riprodotta la richiesta di consenso alla quale il cliente avrà già aderito via Internet e che dovrà questa volta sottoscrivere prima di restituirne copia all'assicurazione. Naturalmente, una volta che la normativa sulla firma digitale ex D.P.R. 513/1997 sarà operativa, tale difficoltà sarà superata e la dichiarazione approvata dal contraente via Internet avrà la stessa efficacia probatoria di una dichiarazione resa per iscritto.