Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale

L'Unione europea verso regole comuni sulla firma digitale
di Antonio Preto
* - 16.10.99

(Sintesi della relazione presentata al seminario e convegno di studi "Firma digitale e libere professioni" - Pontremoli, 15-16 ottobre 1999)

La comunicazione elettronica e il commercio elettronico su scala mondiale stanno acquistando una sempre maggiore importanza. I prodotti e i servizi di questo settore appartengono a un mercato in rapida crescita con un incremento di oltre il 100% entro il 2001.
Il commercio elettronico tramite Internet costituirà uno dei fattori chiave per lo sviluppo della società globale dell’informazione. Ciò presuppone il miglioramento della sicurezza delle reti pubbliche per prevenire fenomeni di criminalità così facili a diffondersi per via elettronica.
Per tenere il passo con questi sviluppi occorre creare delle procedure per il miglioramento degli standard di sicurezza e per il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e dei servizi di certificazione. Esse sono essenziali per garantire la sicurezza e la fiducia del consumatore nel commercio elettronico.
In settori in cui grazie ai velocissimi progressi tecnologici si sta assistendo a uno sviluppo senza precedenti, l’Unione europea deve sforzarsi in particolare di eliminare sul nascere gli ostacoli determinati a livello del mercato interno da normative nazionali divergenti e di mettere a disposizione per tempo un quadro normativo europeo.

Oltretutto, le diverse attività in seno alle istituzioni internazionali dimostrano che a causa della globalità di Internet non sarà sufficiente un complesso regolamentare limitato all’Europa. Tuttavia regolamentazioni uniformi a livello europeo possono svolgere un importante ruolo di battistrada per accordi su scala mondiale in sede OCSE e OMC.
Il 13 maggio 1998, su iniziativa di Martin Bangemann e di Mario Monti allora Commissari responsabili rispettivamente per le telecomunicazioni e per il mercato unico, la Commissione europea ha avanzato una proposta di direttiva che istituisce un quadro giuridico per l'uso delle firme elettroniche.
Definendo regole minime in materia di sicurezza e responsabilità, la proposta mira a garantire il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche in tutta l'Unione europea, sulla base dei principi del mercato unico concernenti :

a) la libera circolazione dei servizi
b) il controllo da parte del paese d'origine ed il mutuo riconoscimento.

"Il commercio elettronico può divenire uno stimolo chiave dell'economia mondiale nel prossimo secolo," ha affermato l'allora Commissario Bangemann. "Ma, se si vuole sfruttare questo potenziale in Europa, è essenziale poter effettuare transazioni sicure. Una volta adottata, la direttiva eliminerà uno dei principali ostacoli che ancora si oppongono ad una diffusione su larga scala del commercio elettronico."
La proposta sulla firma elettronica è associata proprio a quella sul commercio elettronico adottata dalla Commissione il 18 novembre 1998 e che giace ora al Consiglio dei ministri in attesa della posizione comune dopo che il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura il 6 maggio scorso. Su questa proposta potremo soffermarci, se l'auditorio lo desidera, in fase di dibattito.

Con questa direttiva per la prima volta a livello europeo vengono create condizioni quadro per i servizi di autenticazione (autenticità dell’origine e integrità dei dati) e viene garantito il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche.

Come abbiamo già sentito ieri ed oggi le firme elettroniche consentono a chi riceve dati sulle reti elettroniche di determinare l'origine dei dati (identità) e di verificare se i dati in questione sono stati o meno alterati (integrità). I dati sono accompagnati da un certificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione, che consente al destinatario del messaggio di controllare l'identità del mittente.
Il progresso giuridico decisivo consiste nel fatto che determinate firme elettroniche vengono riconosciute giuridicamente nel quadro di prescrizioni di forma e come prove in giudizio. Ciò vale in particolare anche per il riconoscimento transfrontaliero di firme e certificati.

Sappiamo che le firme elettroniche sono utilizzate anche nel settore pubblico: nelle amministrazioni nazionali e nel dialogo tra le amministrazioni nazionali e l'amministrazione comunitaria e nei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini per esempio nel settore degli appalti pubblici, tributario (trasmissione on line delle dichiarazioni dei redditi), nel settore sanitario, previdenziale e giudiziario.

Esistono differenti metodi per la firma elettronica: dai più semplici, come ad esempio l'inserimento di un'immagine scannerizzata di una firma fatta a mano in un documento trattato, a più sofisticati, che utilizzano la crittografia.
Le firme digitali basate sulla cosiddetta "public key cryptography" sono allo stato attuale la forma più diffusa di firma elettronica. Con questo sistema il ricevente può determinare se, oppure no, la firma è stata alterata e verificare l'origine dei dati autenticando la loro origine. In ogni modo, il ricevente può anche desiderare di sapere se colui che trasmette è veramente la persona che dice di essere. Un modo per farlo è quello di ottenere la conferma attraverso un certificato prodotto da un terzo, ad esempio un soggetto o istituzione riconosciuta sia da chi invia il messaggio sia da chi lo riceve. Nell'ambito delle firme digitali il terzo è chiamato prestatore di servizi di certificazione.

Veniamo ora a vedere assieme gli elementi principali della proposta di direttiva come adottata dalla Commissione europea e le principali modifiche successivamente apportatevi da Parlamento europeo e Consiglio dei ministri UE nel corso della procedura di codecisione cui la proposta è sottoposta.

· Requisiti essenziali: la proposta definisce requisiti essenziali per i certificati relativi alla firma elettronica e per i relativi servizi di certificazione, in modo da garantire livelli minimi di sicurezza e consentirne la libera circolazione in tutto il mercato unico. Tali requisiti comprendono, tra l'altro, l'affidabilità dei fornitori di servizi, l'uso di sistemi degni di fiducia e il divieto di memorizzare le chiavi di firma private.

· Responsabilità: la proposta istituirà regole minime in materia di responsabilità per i fornitori di servizi che, in particolare, saranno responsabili della validità del contenuto del certificato. Tale approccio garantirà la libera circolazione dei certificati e dei servizi di certificazione all'interno del mercato unico, consentirà di conquistare la fiducia dei consumatori e di stimolare gli operatori a sviluppare sistemi e firme sicuri, senza che sia necessaria una regolamentazione restrittiva ed inflessibile.

· Riconoscimento giuridico: la proposta disporrà che la firma elettronica non possa essere oggetto di discriminazioni sul piano giuridico per il solo motivo che essa è in forma elettronica in quanto, per poter realizzare un sistema aperto e affidabile di firme elettroniche, è essenziale che queste ultime abbiano effetti giuridici. Se un certificato e il relativo fornitore di servizi soddisfano determinati requisiti essenziali, si presupporrà automaticamente che le firme elettroniche basate sui servizi di questi ultimi siano riconosciute sul piano giuridico esattamente come le firme autografe. Inoltre, le firme elettroniche potranno essere usate come prova nei procedimenti giudiziari.

· Un quadro neutrale dal punto di vista tecnologico: dato il ritmo dell'evoluzione tecnologica, la proposta prevede il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (ad esempio, le firme digitali basate sulla crittografia asimmetrica o la biometria).
La direttiva è pertanto aperta a ulteriori sviluppi nel campo delle procedure di autenticazione.

· Campo d'applicazione: la proposta concerne la fornitura al pubblico di certificati intesi ad identificare il mittente di un messaggio elettronico, ma non si applica ai gruppi chiusi di utenti, quali le Intranet aziendali o i sistemi bancari, in cui sono già stati instaurati rapporti di fiducia e in cui non vi è ovviamente necessità di una regolamentazione.
Non si vuole in sostanza restringere la libertà delle parti di concordare tra loro, sulla base dei limiti fissati dalle legislazioni nazionali, i termini e le condizioni in base alle quali essi accettano i dati firmati elettronicamente.

· Certificazione: in linea di principio, i servizi di certificazione potranno essere offerti senza che sia necessaria un'autorizzazione preventiva, in quanto la tecnologia e il mercato sono in rapida evoluzione e, secondo la Commissione europea, le forze di mercato incoraggeranno lo sviluppo di elevati livelli di sicurezza per soddisfare le preoccupazioni dei consumatori.
Gli Stati membri saranno liberi di istituire sistemi di accreditamento facoltativi per i fornitori di servizi di certificazione, ai fini di indicare misure o livelli di sicurezza speciali.

Come abbiamo visto, i fornitori di servizi di certificazione che desiderano che gli utilizzatori dei rispettivi certificati usufruiscano di un riconoscimento giuridico delle firme sulla base dei certificati loro rilasciati, dovranno comunque soddisfare determinati requisiti essenziali.
Tale accreditamento non dovrà peraltro ridurre la concorrenza tra servizi di certificazione.

· Dimensione internazionale: per agevolare il commercio elettronico su scala mondiale, la proposta include meccanismi per la cooperazione con i paesi terzi in materia di reciproco riconoscimento dei certificati, sulla base di accordi bilaterali e multilaterali. I requisiti previsti per il prestatore di servizi dovranno peraltro essere quelli previsti dalla direttiva o garantiti da un prestatore di servizi stabilito nella Comunità.

Il 13 gennaio 1999 il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura sulla proposta di direttiva.

Le principali novità introdotte dal Parlamento sono tre :

1) Un riesame della direttiva nel 2003 al fine di assicurarsi che i progressi tecnici o i cambiamenti del quadro giuridico non creino ostacoli alla realizzazione degli obiettivi della direttiva. La Commissione valuterà le incidenze degli aspetti tecnici connessi, tra i quali la riservatezza, e farà una relazione a questo proposito.

2) Gli accordi multilaterali con i Paesi terzi sul mutuo riconoscimento dei servizi di certificazione dovranno rispettare il diritto comunitario e nazionale degli Stati membri e consentire loro di mantenere e continuare a sviluppare le regole esistenti relative alla protezione dei dati.
Tali accordi dovranno anche rispettare la protezione dei dati e la vita privata. Quello della protezione dei dati è una ragione di confronto molto acceso con gli Stati Uniti. La direttiva comunitaria sui dati personali 95/46/CE prevede che senza il consenso dell'interessato non sia possibile trasferire dati a Paesi nei quali non esiste un'adeguata protezione. Ed è notorio che gli Stati Uniti non prevedono nel loro ordinamento la protezione dei dati personali. E gli USA non vogliono introdurre la protezione dei dati personali nel loro ordinamento poiché la creazione di molte delle loro banche dati, soprattutto di carattere commerciale, è possibile unicamente in assenza di una normativa che protegge i dati.

3) la direttiva non dovrà inoltre pregiudicare le disposizioni nazionali relative all'ordine pubblico o relative alla fornitura di servizi a carattere riservato.

La proposta di direttiva ora si trova di nuovo all'esame del Parlamento dopo che il Consiglio dei Ministri ha definito il 28 giugno 1999 la sua Posizione Comune.

Il commissione giuridica del Parlamento Europeo ha approvato la martedì scorso la sua raccomandazione per la seconda lettura che sarà discussa e votata in sessione plenaria il 25 e 26 ottobre prossimi.

Il Consiglio dei ministri nella sua posizione comune ha fissato ulteriori requisiti tecnici specifici richiesti, tuttavia badando a non eccedere nel dettaglio e consentendo pertanto che tali requisiti possano essere raggiunti in modo differenti:
I requisiti sono divisi in tre allegati relativi a:
- I requisiti per i certificati qualificati (allegato I)
- I requisiti per i prestatori di servizi di certificazione che emettono certificati qualificati (allegato II);
- I requisiti per i dispositivi di creazione di una firma elettronica sicura (allegato III).
Una quarta lista allegata raccoglie un certo numero di raccomandazioni per la verifica della firma sicura.

Un'altra innovazione apportata dal Consiglio dei ministri è legata alla concretizzazione del principio di non discriminazione tra firme elettroniche e firme autografe.
Come abbiamo già visto nella proposta della Commissione, ad una firma non potrà essere negata la validità solamente in considerazione del fatto che è in forma elettronica.
Peraltro l'equivalenza è sottoposta dal Consiglio dei Ministri a talune condizioni:
Deve essere una firma elettronica avanzata, vale a dire :
a) inequivocabilmente legata al firmatario
b) in grado di identificare il firmatario
c) creata usando i sistemi che il firmatario può mantenere sotto il suo esclusivo controllo e
d) ogni modifica successiva deve essere identificabile.
Deve essere basata su un certificato qualificato e deve essere creata da un dispositivo di creazione di firme sicuro.

La posizione comune prevede nuove regole relative alla responsabilità del prestatore di servizi per garantire la sicurezza e tanto per il prestatore di servizi che per il consumatore.
Quest'ultimo sarà responsabile dei danni arrecati a chi faccia ragionevole affidamento sulla validità del certificato:
a) per quanto riguarda l’esattezza di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio
b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato
c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi
Il prestatore di servizi sarà responsabile dei danni provocati per la mancata registrazione o la revoca del certificato.
L'onere della prova incombe sul prestatore di servizi il quale sarà esonerato dalla responsabilità qualora provi di aver agito senza negligenza.
Peraltro, il prestatore di servizi potrà indicare sul certificato qualificato i limiti del suo utilizzo che potranno anche riguardare i contratti per i quali può essere usato. I limiti dovranno essere riconoscibili dai terzi.
In questo caso il certificatore sarà esonerato da responsabilità per un uso del certificato che ecceda i limiti.
Tali disposizioni non derogheranno le norme sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori introdotte dalla direttiva 93/13/CEE.

Infine, per assicurare la segretezza la quale è un prerequisito per stimolare le comunicazioni per via elettronica, ai fornitori di servizi è richiesto di rispettare la legislazione e sulla protezione dei dati e la privacy individuale.

Ciò che la direttiva non fa è di armonizzare le disposizioni nazionali relative ai contratti.
Per questa ragione le disposizioni relative all'effetto giuridico delle firme elettroniche non porteranno alcun pregiudizio alle forme richieste dalle legislazioni nazionali relative alla conclusione dei contratti. Penso ad esempio alla forma richiesta per i contratti oppure all'intervento del notaio per la conclusione dei contratti relativi al trasferimento della proprietà dei beni immobili o di mobili registrati.

La commissione giuridica e mercato interno del Parlamento europeo ha introdotto pochi emendamenti al testo del Consiglio. Tra questi meritano attenzione:
a) per quanto riguarda la responsabilità del prestatore dei servizi di certificazione, costui deve essere responsabile che il certificato sia completo ed i dati esatti, vale a dire che contenga tutti i requisiti relativi a un certificato qualificato (Allegato I della direttiva)
b) la riaffermazione della tutela dei dati personali negli accordi con i Paesi terzi.
Il termine per la trasposizione della direttiva è di 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

La proposta credo sia in grado di creare un quadro atto a consentire transazioni on-line sicure in tutto il mercato unito, e in tal modo stimolerà l'investimento nei servizi di commercio elettronico, garantendo vantaggi all'Unione europea in termini di crescita, competitività e occupazione

Parallelamente alla proposta di direttiva, a livello europeo, si è lavorato nell'ambito della standardizzazione. Infatti i requisiti tecnici previsti dalla direttiva devono essere supportati da dettagliati standard e specifiche tecniche che incontrino l'accordo del mondo economico e europeo.
Sotto gli auspici dell'Information and Communications Technologies Standards Board (ICTSB) l'industria e gli uffici di standardizzazione hanno promosso l' "Iniziativa Europea per la Standardizzazione della Firma Elettronica." Un gruppo di esperti in materia, rappresentanti il mondo industriale, giuridico e scientifico-tecnologico ha prodotto un rapporto, depositato il 20 luglio scorso nel quale si indicano taluni standard con l'intenzione di favorire l'apertura dei mercati di beni e servizi nello spirito della direttiva.

Le linee guida della relazione possono essere così sintetizzate:
- Necessità urgente di standard. Ove possibile impiego degli standard già attualmente in uso.
- Evitare nella misura del possibile regolazioni di dettaglio
- Due aree principali di intervento: standard qualitativi e procedurali per la sicurezza dell'informazione e standard tecnici per l'interoperabilità. Da utilizzare in particolare la crittografia asimmetrica per il software e dispositivi harwdare rivelatori delle veridicità delle firme supportati da smart card.
(Il rapporto è disponibile per chi lo desidera).

Per concludere, dobbiamo rilevare che il Commissario europeo Mario Monti ha affermato al momento dell'adozione della proposta di direttiva:
"La proposta è tempestiva, in quanto la maggior parte degli Stati membri deve ancora istituire un quadro legislativo per le firme elettroniche. Essa garantirà quindi un quadro armonizzato per il mercato unico fin dagli inizi, senza che sia necessario contrastare iniziative nazionali divergenti".
Credo che tale dichiarazione sia assolutamente condivisibile.

* Avvocato - Commissione giuridica del Parlamento europeo