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 Firma digitale

La supremazia del diritto sulla tecnologia
di Enrico Maccarone - 10.03.03

In seguito alla mia risposta pubblicata il 5 marzo scorso, Orlando Murru mi invia una cortese e-mail per ribadire, in forma più meditata, le considerazioni espresse nell'articolo FirmaeCifra: ignorati i principi della sicurezza. Gli risponderò privatamente, non essendo il messaggio destinato alla pubblicazione.
Tuttavia mi preme, in questa sede, evidenziare un aspetto della questione che forse non è stato abbastanza considerato nelle diatribe sui "bachi" delle applicazioni di firma digitale, considerando che quando parliamo di firma digitale facciamo sempre riferimento alla previsione giuridica contenuta nella legge 59/97, relativa ai documenti informatici "validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".

Non occorre scomodare filosofi e sociologi per rendersi conto della necessità, avvertita da tutti gli studiosi (per ultimo Angelo Gallizia), della supremazia del diritto sulle tecnologie.
L'importanza delle tecnologie è fondamentale ed innegabile, ma nessuna società può fondare su di esse la propria esistenza: le regole deve darle il diritto, cioè quella mistura di saggezza, moralità, compromesso, conoscenza, equità, disumana umanità ed esperienza sulle quali si fonda ogni società.
Se ciò è vero, allora ben venga il contributo delle scienze e della tecnologia, ma non pretendano esse di impossessarsi delle nostre regole di convivenza civile, del diritto.
Ma il diritto non può essere presunzione, e deve prendere atto di ciò che la scienza offre: tanto meno può affermare come assolute regole che nel tempo la stessa scienza dimostra che sono relative.

Partendo da questi assunti, è facile capire come l'attuale costante evoluzione nel mondo che qui ci interessa più da vicino, quello della firma digitale e del documento informatico, stia portando a rivedere alcune regole giuridiche della "prima ora" fondate su assunti solo all'apparenza inattaccabili.
Unico tra tutti, basti pensare a quanto sarebbe pericoloso ed insicuro continuare a qualificare come facente prova fino a querela di falso un documento sottoscritto con firma digitale sicura, quasi come se l'uso dello strumento "firma digitale" potesse dare maggiori garanzie di paternità rispetto alla firma autografa.

Il mondo del diritto, proprio per la sua natura, non potrà mai anticipare le tecnologie, ma potrà regolarne l'uso in accordo tra il mondo dei giuristi e quello dei tecnici, perché il tempo della tecnologia e il tempo del diritto hanno misure diverse.
L'innovazione o la scoperta tecnologica sono immediatamente recepite dalla scienza, ma prima di essere recepite dal diritto occorre tempo. E fino a quel momento si applica la norma vigente.
Da qui la necessità di una costante e assoluta cooperazione.

Ben vengano quindi le sperimentazioni, le segnalazioni e tutte le esperienze di natura tecnologica tese a migliorare l'uso e la comprensione dei fenomeni cui esse appartengono, ma nello stesso tempo si provveda a formare una classe di giuristi capaci di dialogare con quanti appartengono al mondo delle tecnologie (e viceversa), apprezzandone la professionalità e l'opera.