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 Firma digitale

Al cuore del sistema: i requisiti dei certificatori
di Francesco Cocco* - 06.07.99

Con la pubblicazione, per ora solo sul sito Internet, della circolare 3 giugno 1999, AIPA/CR/22, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha portato pressoché a compimento il disegno di dotare il Paese di un sistema legale dell'atto formato in via elettronica.

Com'è ben noto a quanti hanno seguito in questi anni il tenace lavoro dell'AIPA, l'intuizione di creare la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, una sorta di Internet della P.A. italiana, nasceva dall'esigenza di porre rimedio alla frammentarietà delle reti esistenti, alla incomunicabilità delle stesse, foriera di inefficienza e di costi crescenti, che rendevano pressoché vano qualsiasi tentativo di rinnovamento nel modo di "fare amministrazione", attraverso l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione.
La realizzazione della Rete unitaria, consentendo l'interconnessione dei sistemi e dando avvio ai servizi di interoperabilità, porta, come corollario, l'esigenza di attribuire valore giuridico a tutto quanto viaggia sulla Rete o si genera da essa. Diversamente, l'informatica che la governa altro non sarebbe che mera automazione, ancorché spinta ai massimi livelli, ma mai vera e propria "funzione", cioè a dire attività specifica, finalizzata all'apprendimento e all'utilizzo della conoscenza indispensabile al corretto esercizio dell'azione amministrativa.

I documenti scambiati in rete, gli atti formati su di essa e con essa, i dati acquisiti per il suo tramite dovevano avere un valore giuridico; se ciò non fosse avvenuto sarebbe stato necessario materializzarli nel tradizionale supporto cartaceo, per poterli far rientrare nella fenomenologia giuridica.

L'articolo 15, comma 2, della legge 59/97, detta anche "Bassanini 1", ideato e suggerito dall'AIPA, ha operato questa grande rivoluzione: nel concetto di fatto giuridico rientra, ora, anche il fatto elettronico. In altri termini, il fatto elettronico non è più un mero accadimento fisico cui la legge poteva ricollegare effetti giuridici solo in determinate circostanze, come per qualsivoglia fenomeno fisico, ma diviene esso stesso autonoma fonte produttiva di effetti giuridici, alla stregua di qualunque manifestazione della volontà umana, come, ad esempio, quella diretta a concludere un contratto. Le conseguenze che scaturiscono da questa norma che, per felice intuizione dei suoi ideatori abbraccia anche il mondo dei rapporti giuridici tra privati, non sono, oggi, neppure immaginabili e non è azzardato sostenere che essa costituisce per il nostro Paese l'evento giuridico più importante del secolo. Si tratta, infatti, della "prima pietra" di un immenso edificio che verrà innalzato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla scienza del diritto per testimoniare il passaggio del bit elettronico dal mondo fisico a quello giuridico.

I passi successivi alla legge 59/97 sono stati l'elaborazione dei criteri e delle modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici, portati dal DPR 10 novembre 1997, n. 513 e, a completamento, le "Regole tecniche" di cui al DPCM 8 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 87 del 15 aprile 1999.

L'articolo 16, comma 1, del richiamato DPCM prevede che "Chiunque intenda esercitare l'attività di certificatore (articolo 9, comma 2, del DPR 513/97), deve inoltrare all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, secondo le modalità da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513".
Con la circolare del 3 giugno 1999, resa disponibile anche sul
sito Internet dell'AIPA, nella continuazione di una tradizione, avviata dall'AIPA, di valorizzazione degli apporti contributivi da chiunque provenienti, sono illustrate le modalità con le quali le società interessate ad esercitare l'attività di certificatore dovranno inoltrare le domande, per essere incluse nell'elenco "consultabile in via telematica", predisposto, tenuto e aggiornato a cura dell'AIPA.

Quanto alla natura giuridica del provvedimento, con il quale l'AIPA accoglie la domanda di inclusione nell'elenco pubblico dei certificatori, è da dire, a sommaria cognitio, che tale provvedimento sembra potersi ascrivere alla categoria delle ammissioni, il cui effetto, com'è noto, è quello di abilitare all'esercizio di un'attività che, diversamente, sarebbe preclusa.
L'iscrizione nell'elenco, peraltro, ha effetti non soltanto abilitanti ma anche costitutivi di uno status, senza il cui possesso non è possibile esercitare l'attività di certificazione.

Appare evidente, allora, la diversa natura giuridica di questa iscrizione rispetto a quella prevista dall'art.13, comma 2, del decreto legislativo 39/93 per l'esercizio dell'attività di monitoraggio, che, com'è noto, costituisce un mero riconoscimento di idoneità tecnica, senza effetti preclusivi per le società non incluse, le quali sono solo soggette all'onere di dimostrare, volta per volta, la propria capacità tecnica, ove intendano partecipare a gare per l'affidamento di contratti di monitoraggio.
Per le società che aspirano all'inclusione nell'elenco dei certificatori, invece, l'inclusione, per come sopra detto, ha efficacia costitutiva.

Tralasciando, qui, di esporre tutte le disposizioni normative del DPR 513/97, che disciplinano l'attività del certificatore delle chiavi della firma digitale, qui solo si vuol evidenziare che, trattandosi di attività capace di incidere nei rapporti intersoggettivi patrimoniali in misura pressochè totale e, in quanto afferente al trattamento dei dati personali, chiama in causa l'articolo 18 della legge 675/96 e, quindi, la responsabilità di cui all'articolo 2050 del Codice Civile per attività pericolosa, il rigore della Legge trova un adeguato riflesso negli adempimenti istruttori, cui sono tenuti gli aspiranti all'inclusione nell'elenco.

A questo riguardo, prescrivendo la legge, che l'attività di certificazione possa essere svolta solo da impresa organizzata in forma di società per azioni, con capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (sempre che trattisi di soggetti privati), con rappresentanti legali, amministratori, dipendenti, organizzazione delle strutture operative e dei processi di servizio coerenti con le prescrizioni di cui all'articolo 8 del DPR 513/97, la circolare si fa carico di elencare, cadenzatamente, le formalità con le quali deve essere predisposta la domanda di iscrizione e la documentazione richiesta.

Non è il caso qui di ricordare tali adempimenti, bastando, al riguardo, la disamina diretta della circolare che, sotto questo profilo, è puntuale e di chiara lettura. Ciò che preme, invece, di rimarcare è che, alla fase legata all'istruttoria delle domande di iscrizione, è ragionevole prevedere che si innesterà una specifica attività, diretta alla soluzione di specifici casi concreti. Seguirà la fase di verifica della conservazione e del mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'elenco, che farà carico all'Autorità della fase più delicata connessa a questa nuova attività istituzionale. L'Autorità, infatti, dovrà organizzarsi per dotarsi di adeguate professionalità e competenze per questo tipo di controllo e dovrà mettere a punto un programma di verifiche e controlli volti ad accertare la qualità e la rispondenza, alle prescrizioni di legge, dei processi di servizio seguiti dai certificatori e ad assicurare l'utenza sulla correttezza degli stessi.

Sotto questo profilo, l'aspetto più qualificante della circolare, piuttosto che risiedere nella parte relativa alle formalità di presentazione delle domande (punto 1) - che è volta a riscontrare la sussistenza, in capo agli aspiranti all'iscrizione nell'elenco, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di certificazione - è tutta nella parte relativa ai requisiti tecnico-organizzativi (punto 2), che rappresentano, in un certo senso, il cuore del sistema.

A ben vedere, infatti, tutto l'impianto è ancorato alla verifica e al riscontro della permanenza dei requisiti tecnici in costanza dell'attività di certificazione, allo scopo di garantire agli utenti quella costante vigilanza sul corretto funzionamento del sistema.

Gli interessi coinvolti sono di così grande rilievo che giustificano ampiamente le cautele connesse all'attività di vigilanza, che deve far premio non solo sulla tutela dell'utenza, ma anche sulla validità del processo.

Il nostro Paese, infatti, è il primo in Europa che si è dotato di questi strumenti tecnici e normativi che mirano a far nascere la negoziazione giuridica in via elettronica e non può certo permettersi, al riguardo, improvvisazioni e pressappochismi che avrebbero riflessi catastrofici sull'uso delle nuove tecnologie, con ripercussioni drammatiche, anche in termini di immagine, per l'industria informatica nazionale.

Questo spiega il rigore della circolare e siamo certi che gli operatori di settore concorderanno sulla opportunità di questa linea di condotta.

D'altro canto, l'aver previsto, preventivamente, la pubblicazione della circolare sul sito Internet dell'AIPA, mira proprio a compensare, in un certo senso, tale rigore, allo scopo di coinvolgere, attraverso il meccanismo della partecipazione, tutte le responsabilità nazionali su una iniziativa di grandissima portata per l'intero Paese, abbandonando schemi tradizionali di sapore autoritativo, del tipo: "Non disturbate il manovratore". È, quello della società delle nuove tecnologie, un grande disegno, che coinvolge tutto il Paese e che deve far carico a tutti di portare il proprio contributo di riflessioni e di esperienze.

L'AIPA non si è sottratta alle proprie responsabilità istituzionali, ma fa affidamento, come da sempre, sul conforto costruttivo degli operatori del settore.

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* Avvocato dello Stato e Capo di Gabinetto del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione