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Firma digitale

Effetti probatori: si torna ai principi del processo civile - 3

di Gianni Buonomo* - 20.01.05

 

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Ci siamo occupati, negli articoli precedenti, del "ritorno" ai principi del codice civile in tema di prove documentali segnato dal cosiddetto codice delle amministrazioni digitali approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 novembre 2004 e, in particolare, dall'articolo 18 del testo provvisorio, nella parte in cui dispone che "Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile" (comma 2).
E' venuto ora il momento di tentare una prima lettura della espressione che completa il secondo comma dell'articolo, disponendo che "L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria."

Com'è noto, mentre nel nostro sistema processuale il documento può assumere valore di prova nel processo solo se esso è attribuito con certezza assoluta al suo autore, nel sistema processuale dei Paesi di Common Law il documento è ammesso come prova solo se il suo autore può essere esaminato dalle parti davanti al giudice (in applicazione del generale principio noto come Hearsay Rule) e, con l'avvento dei documenti informatici, la giurisprudenza ha dovuto individuare alcune deroghe per ammettere in giudizio le scritture contabili (Business Record Exemption) e le stampe dei tabulati (Print-Out Exemption).

In Italia, pertanto, chi intende provare in giudizio l'avvenuto pagamento di un debito può esibire in giudizio la scrittura con cui il creditore dichiara, sottoscrivendosi, di aver ricevuto puntualmente la somma dovuta (quietanza): poiché la scrittura privata "fa piena prova, sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta" (art. 2702 cod. civ.) il giudice riterrà provato l'adempimento dell'obbligazione se colui, nei cui confronti la scrittura viene prodotta in giudizio (nell'ipotesi: il creditore), non disconosce la quietanza oppure se la sottoscrizione in calce al documento è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge (ad esempio il cancelliere, il segretario comunale, l'ufficiale di stato civile nei casi previsti dalla legge) nel qual caso il disconoscimento della sottoscrizione non ha alcun effetto poiché la legge presume "riconosciuta" la sottoscrizione autenticata.

Anche in caso di disconoscimento della scrittura privata, peraltro, è possibile che il documento sia ugualmente attribuito a colui che appare come autore della scrittura in esito alla procedura di verificazione (art. 214 e 216 c.p.c.).
Si tratta, infatti, di un procedimento di carattere istruttorio, preordinato alla utilizzazione della prova documentale da parte del giudice che, in assenza di un riconoscimento tacito (art. 215 c.p.c.) o espresso della scrittura privata non può porre la scrittura privata a fondamento della decisione.
In sostanza, se colui contro il quale è prodotto il documento sottoscritto disconosce la propria firma apparente (e se il documento è rilevante ai fini della decisione) il giudice fa custodire il documento contestato, stabilisce un termine per il deposito in cancelleria delle "scritture di comparazione" e nomina un consulente tecnico incaricandolo di accertare la autenticità della firma (art. 217 c.p.c.), tenendo presente che - a norma dell'articolo 216 c.p.c. - è la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta che deve proporre i mezzi di prova.

In termini giuridici, si usa dire che è la parte, che intende insistere nel riferire la scrittura privata alla controparte che l'ha disconosciuta, che ha l'onere di proporre istanza di verificazione instaurando il relativo procedimento nel quale detta parte è attrice e deve conseguentemente adempiere l'onere della prova (ex art. 2697 c.c.).

Lo scopo della procedura di verificazione proposta in via incidentale è, infatti, quello di escludere l'efficacia probatoria della scrittura privata nel processo in cui essa viene utilizzata: l'azione ha finalità istruttorie e sii inquadra nell'ambito dell'attività probatoria delle parti. L'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione impedisce - ad esempio - al debitore che ha prodotto in giudizio una ricevuta di pagamento di utilizzarla come prova del suo adempimento (e consente dunque al giudice di condannare il debitore a pagare la somma richiesta dal creditore) ma l'accertamento della falsità della scrittura disconosciuta, in esito al procedimento incidentale di verificazione, non ha effetti erga omnes: per affermare la falsità del documento con efficacia generale, a chiunque opponibile, all'autore apparente del documento la giurisprudenza riconosce la querela di falso (artt. 221 e ss. c.p.c.), da azionare anche in via principale (come afferma la recente sentenza n. 19727, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione il 23 dicembre 2003).

Tutto ciò è, ovviamente, applicabile - con i necessari adattamenti - anche all'ipotesi del disconoscimento della scrittura privata formata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale.
La verificazione incidentale (endoprocessuale) della sottoscrizione di un documento informatico, richiesta al fine di rendere utilizzabile nel processo il documento informatico disconosciuto dal suo autore apparente, non ha - innanzitutto - nulla in comune con la "verifica" della firma digitale a cui fanno riferimento agli articoli 1/ll, 1/mm, 22/a, 22/d, 22/e, 27/bis/e, 28/2, 28/bis/b, 29/bis/c del testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000), che attiene, invece, al controllo di coerenza tra chiave pubblica utilizzata per decifrare e la chiave privata utilizzata per cifrare/firmare il documento al fine di rendere noto il titolare della coppia di chiavi utilizzata per la firma digitale.

E' vero che, nel procedimento di verificazione giudiziale, le scritture di comparazione non sono utilizzabili per determinare l'autenticità del documento informatico; esse, tuttavia, costituiscono soltanto uno dei mezzi di prova che concorrono all'accertamento della autenticità del documento.
Il codice prevede, infatti, che colui che opera il disconoscimento proponga "i mezzi di prova che ritiene utili" e che il giudice, nominato il consulente tecnico, ammetta (oltre alle scritture di comparazione) "altre prove".

Nel caso della verificazione del documento informatico (come osservano correttamente M. Cammarata e E. Maccarone nel loro saggio La firma digitale sicura, Milano, 2002, p.148 e ss.) l'identità dell'autore di una sottoscrizione con strumenti informatici può essere accertata - nel corso delle operazioni di firma - attraverso meccanismi di sicurezza collegati ad una particolare caratteristica fisica del soggetto (chiave biometrica, art. 22 lett. e TUDA) costituiti dalla sequenza digitalizzata di un'impronta digitale o del timbro della voce, nelle applicazioni attualmente conosciute, che rendono utilizzabile il sistema di firma solo al suo legittimo titolare.
Queste applicazioni, tuttavia, non riguardano ancora la generalità dei casi.

La prova d'alibi ("non potevo firmare perché ero altrove quando fu apposta - da altri e a mia insaputa - la firma sul documento") e il tracciamento dei dati per risalire alla stazione da cui fu apposta la firma digitale sul documento costituiscono, probabilmente, i principali mezzi istruttori su cui si fonda il disconoscimento della scrittura informatica (e ciò comporta la necessità, per il giudice, di acquisire ed aggiornare costantemente un'adeguata conoscenza delle nuove tecnologie).
Qui, dunque, si rivela il senso e l'importanza della norma opportunamente inserita nel codice in via di approvazione: l'onere di provare che la scrittura informatica è "vera" (e può essere usata come prova in giudizio) resta pur sempre a carico della parte che intende avvalersi del documento, ma "L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare" e, conseguentemente, l'onere di provare che è stato il titolare ad usare lo strumento di firma è invertito dalla presunzione di legge.

Chi afferma in giudizio la falsità della propria firma digitale, dunque, non può limitarsi ad un mero disconoscimento formale, ma deve anche allegare la prova del "mancato utilizzo" (o della perdita di possesso incolpevole) dello strumento di firma, ad esempio con la produzione di denuncia di smarrimento o di furto dello strumento di firma (che espone il titolare alle conseguenze penali del falso ideologico ex art. 483 c.p.).
Solo dopo che è stata fornita questa fondamentale prova, l'onere di provare che - comunque - la firma è stata apposta dall'autore apparente del documento spetta (nuovamente) alla parte che intende valersi del documento (ad esempio col ricorso alla prova testimoniale).

A ben vedere, il giudice del merito ha sempre la facoltà di (prevista dall'articolo 115, comma 2, del c.p.c.) di porre, senza bisogno di prova, a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e il possesso dello strumento di firma da parte del suo titolare, tenuto conto degli obblighi che incombono a suo carico per legge o per effetto del contratto, è probabilmente la prima delle presunzioni utilizzabili dal giudice in questo contesto.

A norma dell'articolo 29/sexies del testo unico sulla documentazione amministrativa i dispositivi sicuri per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata "possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi" (rectius: di altri) ed è evidente che tra le "misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri" imposte al titolare figura al primo posto l'obbligo di custodia diligente e il divieto di consentire ad altri l'uso del proprio strumento di firma.

Nel nostro ordinamento, infatti, chi agisce in nome altrui deve averne il potere, conferito dall'interessato con la procura al fine di rendere noto ai terzi che il procuratore è stato autorizzato a trattare per conto del soggetto rappresentato. Coloro che vengono in contatto col rappresentante possono sempre esigere che questi giustifichi i propri poteri (art. 1393 cod. civ.) e, ovviamente, il procuratore che, per adempiere l'incarico ricevuto, sottoscrive un qualsiasi documento, firma sempre col proprio nome, seppure per conto altrui (se, dunque, appone la firma digitale, deve utilizzare il proprio strumento di firma).

Ha ragione, peraltro, Manlio Cammarata quando sostiene che ".chi conosce come sono stati emessi i primi certificati di firma nel nostro Paese tende piuttosto a 'presumere' che l'utilizzo dei dispositivi non sia riconducibile al titolare, ma alla segretaria, a un assistente o piuttosto al commercialista. (Il disconoscimento della firma tra "diritto" e "fatto"), ma si tratta di prassi sostanzialmente illegittime, formatesi nel contesto delle prime concrete applicazioni delle nuove tecnologie.

In conclusione, se il documento informatico "ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile", chi assume, ad esempio, di aver pagato il suo debito esibendo in giudizio una quietanza sottoscritta con firma digitale, di fronte al disconoscimento della firma da parte dell'autore apparente del documento, avrebbe potuto limitarsi - anche in assenza del secondo comma dell'articolo 18 in commento - a provare che la firma è stata apposta con lo strumento di firma del suo creditore, lasciando al giudice di presumere che il titolare dello strumento di firma è l'autore della sottoscrizione. La prova dello smarrimento o del furto (o dell'incauto affidamento ad altre persone) dello strumento di firma sarebbe rimasta, comunque, in capo a chi disconosce la propria firma.

L'introduzione della presunzione secondo cui "L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria" costituisce, comunque, una opportuna misura adottata dal legislatore delegato per impedire disconoscimenti strumentali o maliziosi del documento informatico in giudizio in considerazione della complessità della verifica della firma digitale (che dovrebbe assicurare la riconducibilità della firma digitale alla chiave privata custodita nello strumento di firma con una probabilità prossima alla certezza).

Sarà ancora una volta la giurisprudenza di merito a confermare, nella pratica processuale, la validità di questo meccanismo processuale. In ogni caso, di fronte al monstrum giuridico generato dal decreto legislativo n. 10 del 2002 (del quale s'è detto nei precedenti articoli), dev'essere accolto con favore lo sforzo compiuto dal legislatore per rendere la procedura di verificazione incidentale della firma digitale qualcosa di meno di una diabolica probatio senza devastare inutilmente il delicato equilibrio su cui si fonda la millenaria tradizione giudica del sistema probatorio del nostro processo civile.
 

* Magistrato, già componente della commissione AIPA sulla firma digitale

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