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Firma digitale

Efficacia probatoria, aspettiamo le nuove norme

di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 12.02.04

 
Continuano ad arrivare messaggi che riguardano la questione del valore probatorio della posta elettronica, ampiamente trattato nelle scorse settimane.
Si tratta, in alcuni casi, di contributi che presentano qualche motivo di interesse, ma non tengono conto dei risultati che la discussione ha prodotto. E non solo negli ultimi tempi, ma fin dalla pubblicazione della direttiva 1999/93/CE e del decreto legislativo 10/02 che l'ha maldestramente recepita.

Al punto in cui siamo giunti non è possibile far finta di niente e produrre costruzioni giuridiche fondate sul presupposto che userid e password, usati per essere riconosciuti dal provider del servizio di e-mail, costituiscano la firma elettronica del messaggio. Autorevoli esperti hanno dimostrato il contrario. Naturalmente si possono contestare queste affermazioni con nuovi argomenti e trarne le logiche conseguenze, ma non ha senso dare per scontate alcune interpretazioni che hanno subito forti critiche.

Appare quindi utile fare il punto della situazione, ripercorrendo il dibattito attraverso gli articoli pubblicati su queste pagine. Ci limitiamo ai più significativi, che però contengono i link ad altri interventi e consentono quindi di ricostruire il quadro completo.

1. I problemi del recepimento della direttiva 1999/93/CE (due articoli del 21 e 27 settembre 2001) che affrontavano le principali questioni che il legislatore italiano avrebbe dovuto risolvere.
2. Il Governo cancella un vanto dell'Italia (10.01.2002) sollevava le prime critiche allo schema di quello che sarebbe diventato il decreto 10/02.
3. La Costituzione, la delega e le "disarmonie" del testo di Daniele Coliva (17.01.02) poneva i primi seri dubbi di costituzionalità dello schema di decreto.
4. Lo schema governativo stravolge il processo civile di Gianni Buonomo (24.01.02) confermava i dubbi di Coliva mettendo in evidenza le contraddizioni del testo con l'ordinamento esistente.
5. La "nuova" efficacia probatoria della firma digitale di Paolo Ricchiuto (14.02.02)  approfondiva gli aspetti processuali constatando, ancora una volta, gli errori sostanziali e giuridici del nuovo testo dell'art. 10 del testo unico sulla documentazione amministrativa.

Con la pubblicazione del DLgs 10/02, che non teneva in alcun conto le critiche rivolte allo schema, la frittata era fatta. Doveva passare più di un anno prima dell'emanazione del regolamento "figlio" del decreto, il DPR 137/03). 
6. Troppe "firme" nell'attuazione della direttiva (06.02.03) era il commento allo schema del DPR, nel quale si constatava l'impossibilità di correggere con una normativa di rango inferiore gli evidenti errori del decreto legislativo.
7. De Giovanni: conosciamo e affrontiamo i problemi (14.03.03): intervistato da InterLex, il responsabile dell'ufficio legislativo del ministro Stanca esprimeva la necessità di rivedere (fra l'altro) le definizioni normative e le disposizioni sull'efficacia probatoria.

A questo punto interveniva la delega per il riordino di tutta la normativa, contenuta nell'art.10 della legge di semplificazione per il 2001 (approvata definitivamente il 29 luglio 2003). La discussione avrebbe dovuto quindi concentrarsi su argomenti  de iure condendo, essendo ormai chiaro il destino delle disposizioni contestate da ogni parte.
Invece qualcuno ha voluto rileggere le norme moribonde, approfittando della loro scarsa chiarezza, per confermare un'interpretazione formulata tempo addietro e priva di solide basi tecniche e giuridiche. Abbiamo quindi cercato di riportare la discussione nei suoi termini corretti con una serie di articoli pubblicati sugli ultimi numeri di questa rivista.

Rivediamo i più importanti nella loro successione logica:
8. La formazione del testo della direttiva sulle firme elettroniche di Pierluigi Ridolfi, che mette in evidenza gli errori della direttiva e della sua traduzione, cause prime di tutti i problemi.
9. Un messaggio e-mail non è "prova scritta" del 29 gennaio, che contesta la lettura superficiale delle norme e la non considerazione degli aspetti tecnici.
10. Lettere anonime, in Rete è la regola di Corrado Giustozzi, che spiega come userid e password non possono essere in nessun caso associati al testo della e-mail.
11. Il magistrato: scritto e trascritto, ma non sottoscritto di Gianni Buonomo (un giudice che conosce a fondo la materia) che esclude in via assoluta la valenza dell'e-mail come "prova scritta".

A questo punto, se non emergono argomenti nuovi, la discussione può considerarsi chiusa per quanto riguarda le norme ancora in vigore e spostarsi sull'attuazione della delega. Il tema deve essere: come riscrivere disposizioni chiare sul documento informatico, in armonia con il nostro ordinamento e con le disposizioni comunitarie?

  

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