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Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche
dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in
commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad
eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici. |
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche
dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per
il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di
contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta
servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito
di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici. |
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Art. 16 l. 248/2000 [abrogato]
1. Chiunque abusivamente utilizza con
qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è
punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e
171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o
introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale
o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e,
se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale. |
174-ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e
con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale. |