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 Diritto d'autore

Il diritto d'autore in Internet - 1
di Gian Marco Rinaldi* - 22.02.01

MP3, musica on line, MIDI

Uno studio statistico realizzato alcuni mesi orsono ha stabilito che fra le prime tre parole più ricercate mediante i motori di ricerca c'era il termine MP3. Con questa sigla, che sta per MPEG 1 Layer 3 (cioè terza versione dello standard MPEG, Moving Picture Experts Group) si intende un file audio, che, in forza di uno speciale algoritmo di compressione, riesce a contenere un intero brano musicale in una quantità relativamente piccola di byte utilizzati. In media una canzone di musica leggera di 4 minuti, in questo formato, è grande all'incirca 4 megabyte, cioè notevolmente meno della grandezza media delle canzoni nel formato normalmente presente sui CD (la cui grandezza arriva fino a 12 volte quella degli MP3). Le minori dimensioni di questi file sono dovute all'eliminazione di quella parte di byte che producono suoni nelle frequenze non percepibili all'orecchio umano.
Di conseguenza la compressione determina una modesta diminuzione della qualità dei brani che rimane vicina a quella tipica dei CD.

La mole relativamente piccola comporta la facilità di acquisire e duplicare tali file e ne consente dunque lo scambio mediante la Rete. Di qui la nascita, prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa, di siti concepiti espressamente per la diffusione ed il prelievo di canzoni (per tutti: www.mp3.com); tutto ciò, in origine, nel completo disinteresse di ogni normativa a tutela della proprietà intellettuale delle opere musicali.
Il secondo passo è stato la nascita di programmi come Napster , che stante una struttura parzialmente acefala, consente a tutti coloro che ne sono in possesso di scaricare la musica, più o meno direttamente, fra di loro. Il programma fa comunque capo ad un server centrale che ha la funzione di mettere in contatto gli utenti fra di loro e di consentire la ricerca fra le centinaia di migliaia di canzoni (nei momenti di maggior "traffico" si arriva circa a due milioni di brani) che i vari utenti condividono fra di loro (per un aggiornamento sulla vicenda di Napster vedi Napster chiude, anzi no.).

In realtà già da tempo sono presenti e diffusi in Rete programmi come Gnutella, ToadNode ed altri, che permettono lo scambio di MP3 in maniera diretta, senza alcun tipo di mediazione, fra tutti coloro che li possiedono (il cosiddetto peer to peer). Pertanto, in forza di questi sviluppi, sono crescenti le difficoltà, per le case discografiche e le diverse associazioni a tutela dei diritti d'autore, di combattere il fenomeno della condivisione di musica.
La domanda che a questo punto ci poniamo è se sia o meno lecito diffondere musica su Internet e permetterne il prelievo, secondo la disciplina italiana. Per rispondere è, ovviamente, necessario rifarsi alla normativa sul diritto d'autore. All'art. 2, numero 2 della legge 22.4.1941 n. 633 (LDA), è previsto che la protezione ricomprenda le opere musicali. Certamente, nel momento in cui taluno 'diffonde' della musica via Internet e la rende dunque ascoltabile on line da un sito, incide, in particolare, sullo specifico diritto di diffusione (art. 16) che è esattamente uno dei diritti di utilizzazione economica che la legge assegna all'autore del brano (o all'avente causa dei suoi diritti).

Il diritto di diffusione, infatti, è il diritto che si esplica se si fa uso dei mezzi di comunicazione a distanza e comprende l'utilizzo di strumenti come "il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi.". La formula di chiusura "mezzi analoghi" ci consente di ritenere che Internet possa essere ricompreso nelle prescrizioni relative al diritto in questione. Per diffusione, è necessario precisare che si intende il far ascoltare la musica da un sito a chi è connesso allo stesso: altra cosa è consentire il prelievo di musica dal proprio sito. Questo diritto sembra poter essere ricondotto nella generica previsione di diritto di utilizzazione ex art. 12 comma 2 oppure ad un combinato fra il diritto di diffusione e quello di riproduzione (ex art.13). Difatti quest'ultimo consiste proprio nell'avere diritto alla moltiplicazione in copie dell'opera e dunque nella sua fissazione su supporto materiale, che in questo caso sarebbe - nella maggior parte dei casi - l'hard disk dell'utente. 
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Pertanto si può affermare che, se viene costruito un sito e mediante questo viene reso possibile 'scaricare' della musica senza che gli autori abbiano concesso le necessarie autorizzazioni, si può incorrere nelle sanzioni civili e penali che prevede la legge, rispettivamente negli artt. 156 e ss. e 171 e ss. LDA. Dunque colui che vede danneggiati i propri diritti può - mediante decreto del giudice - interdirne la violazione e dunque nel caso in questione può ottenere la rimozione dei file da scaricare. Inoltre colui che ha compiuto tale azione può andare incontro ad una condanna in sede penale con il pagamento di una multa da lire 100.000 a lire 4.000.000.

Se inoltre le suddette condotte vengono tenute per fini di lucro si può cadere nei rigori dell'art.171-ter, che, secondo la nuova formulazione punisce, nel punto b) colui che, per il predetto fine, abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
A questo proposito va ricordata l'introduzione in via sperimentale da parte della SIAE di una licenza multimediale. Coloro che la sottoscrivono hanno diritto a 'riprodurre' nella banca dati del provider utilizzato, le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE; hanno diritto a 'diffondere' tali opere presso il pubblico di utenti Internet; hanno infine il diritto di 'utilizzare' le opere musicali - ai sensi dell'art.12 - cioè di concedere le opere mediante prelievo agli utenti che intendono scaricarle.

Perché la licenza sia concessa e perché le attività anzidette siano praticabili va corrisposta una somma di denaro forfetaria (secondo varie modalità) per il caricamento dei file e per la diffusione, e inoltre dei pagamenti per ciascun brano in caso di offerta al pubblico dei file; con differenziazioni di prezzo se la diffusione ed il prelievo avviene a titolo gratuito od oneroso.
Restano salvi i diritti morali spettanti agli autori dei brani che vengono tutelati in forza dell'impegno da parte del contraente ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera musicale utilizzata.

Una nota merita la possibilità di utilizzare un'opera in formato MIDI. Generalmente in questo formato vengono riprodotte le basi di determinati motivi musicali e sovente è possibile scaricare tali basi da un sito ed utilizzarle per il proprio sito o per immetterle in tastiere, sintetizzatori etc. A questo proposito è opportuno ricordare che colui che da un brano intende ricavare una versione MIDI deve essere per questo autorizzato dall'autore (sempre che il brano non sia diventato di pubblico dominio) rientrando tale azione nel diritto esclusivo dell'autore all'elaborazione della sua opera (art.18, comma 2).

I testi

La prima delle voci che l'art. 2 della legge sul diritto d'autore elenca fra le opere protette riguarda le opere letterarie, drammatiche, scientifiche , didattiche, religiose in forma scritta ed orale. Dunque qualsiasi testo originale, che abbia i requisiti minimi di creatività è protetto per ciò solo, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Come è noto, è oggi possibile, per quanto riguarda opere letterarie o testi, ricondurli dalla carta ad un formato digitale. Per fare ciò è sufficiente avere uno scanner ed un programma di OCR (Optical Character Recognition), che consente al computer di riconoscere i caratteri (cioè non considerarli meri segni neri su sfondo bianco, ma lettere o numeri) e riprodurli in un qualsiasi programma per la scrittura di testi. Ciò consentirebbe dunque a chiunque di riprodurre su un sito interi libri, magari appena pubblicati, e renderli anche 'scaricabili' dal sito stesso. In realtà, se si facesse tale genere di operazioni si potrebbe incorrere, una volta scoperti, oltre che nella rimozione dei testi, nelle sanzioni penali previste dall'art.171 della 633/41 che prevede una multa da lire 100.000 a 4.000.000.

Ma è perfettamente legittimo effettuare tale genere di riproduzione di opere letterarie allorché siano trascorsi 70 anni (per la precisione: al termine del settantesimo anno) dalla morte dell'autore. Tant'è vero che vi sono in Rete molti siti (fra gli altri Liber liber) che riportano poesie ad esempio di Pascoli, di Alfieri, l'intera Divina Commedia o le opere del Manzoni, ma non vi sono molti siti, personalmente non ne conosco nessuno, che riproducono, ad esempio, le opere di Pasolini o Moravia. Se intendessero farlo, dovrebbero avere il consenso degli eredi o delle case editrici che detengono i relativi diritti.
Da ricordare invece - per quanto riguarda articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati in riviste o giornali - che essi possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, a meno che non vi sia stata esplicita riserva. È d'obbligo però indicare la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero della rivista o giornale ed il nome dell'autore se l'articolo è firmato.

Questa norma è di particolare rilievo in Rete laddove sussistono siti di informazione che, senza nessun lavoro di stesura di articoli propri, costituiscono nient'altro che una raccolta di articoli altrui, riuscendo in siffatta maniera ad offrire un'informazione varia e completa.
In caso di utilizzazione sistematica ad esempio degli articoli di un medesimo giornale è evidente che potrebbero comunque sorgere dei problemi sotto il profilo della concorrenza sleale, ai sensi, sia della stessa LDA (art. 102), sia del codice civile (art. 2598).
Molti siti in rete propongono i testi delle canzoni (esempio di un sito americano: www.olga.net): è ovvio che anche in questo caso si configura una violazione del diritto di autore. Il testo, come la musica, è parte integrante di una canzone e come tale riceve tutela dalla legge anche separatamente dalle note.

Per quanto riguarda le e-mail, esse possono rientrare nella previsioni della LDA. in materia di corrispondenza epistolare (art. 93). In forza di queste si ricorda che laddove le e-mail abbiano "carattere confidenziale" o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicate, riprodotte od portate alla conoscenza del pubblico, in qualunque modo, senza il consenso dell'autore ed anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso di chi è in vita tra questi, in ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti fino al quarto grado.
È importante ricordare che la tutela sarà possibile sempre che la paternità delle e-mail sia certa. Se al contrario si entrasse in possesso di e-mail di cui l'autore è ignoto, se ne potrà liberamente fare uso. Il requisito dell'imputabilità in caso di utilizzo della firma digitale, anche per le e-mail, sarebbe assicurato.

A taluni è parso opportuno operare una distinzione per quanto riguarda invece i contenuti dei messaggi dei newsgroup. L'argomento ha un qualche rilievo in considerazione del fatto che esistono newsgroup in cui gli iscritti inviano, per farli conoscere agli altri utenti, loro scritti, novelle, poesie, racconti etc. Si è affermato al proposito, che, essendo i messaggi di pubblico dominio, non potrebbe invocarsi la tutela relativa ai testi scritti. Tale orientamento non appare condivisibile perché sta comunque all'autore rinunciare, se lo ritiene, a far valere i propri diritti sulle sue opere. In caso contrario, purché sia chiara la paternità, egli potrà certamente invocare in caso di violazione dei suoi diritti la tutela che la legge gli accorda.


Pagine web, banche dati , opere multimediali

Con opera multimediale si intende generalmente un prodotto che in sé contiene o può contenere parti di testo, di musica, di immagini, di audio od anche filmati video. Basti pensare alle opere enciclopediche su CD-Rom, ma in realtà in questa definizione possono rientrare gli stessi siti, e dunque le pagine web, che in molti casi riuniscono in sé più elementi, da quelli grafici, ai testi e talvolta anche musiche ed immagini in movimento.
In Italia una parte della dottrina (NIVARRA, Le opere multimediali su Internet, in AIDA, 1996) tende a pensare che queste opere possano rientrare nella disciplina recentemente prevista per le banche dati, che come sappiamo hanno ricevuto specifica regolamentazione, prima con la direttiva 96/9/CE dell'11.3.1996 e poi con il DLgs169/99. Per banca dati, in base all'art. 2 del citato decreto si intende: . raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Nel proseguo dell'articolo si specifica che: La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

In direzione diversa vanno coloro che ritengono che un'opera multimediale possa invece generalmente rientrare nella definizione di opera collettiva (CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Milano, 2000).
Con quest'ultima nozione si intende, in base all'art. 3 LDA, le opere .costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultante della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

In quanto tale, pertanto, l'opera riceve una tutela relativa al diritto morale che spetta in base all'art. 7 all'autore "dell'insieme"; cioè colui che ha organizzato e diretto la creazione dell'opera stessa, restando peraltro a ciascun autore (salvo patto contrario) il diritto a vedere il proprio nome apposto sulla sua parte (art. 40). Per quanto riguarda il diritto di utilizzazione economica esso - in base all'art. 38 - spetta , salvo patto in contrario, all'editore dell'opera, pur senza pregiudizio del diritto morale che spetta comunque all'organizzatore o direttore della creazione. Inoltre i vari autori possono estrarre i loro articoli o parti indicando sempre l'opera collettiva di derivazione e la data di pubblicazione (art. 42).

Ciò che è possibile dedurre dalle diverse nozioni qui fornite in tema di banche dati ed opere collettive è che mentre nella tutela della banca dati l'oggetto della stessa è l'ordine, l'organizzazione, la sistemazione ed inoltre la possibilità ed il metodo di consultazione di una serie di dati o contenuti, nelle opere collettive ciò che alla legge interessa è, non, in senso lato, un "metodo", una procedura di consultazione, ma un'opera vera e propria, una creazione originale, che è la risultante di numerosi apporti.
Le opere multimediali (pertanto anche le pagine web), sembrano rientrare meglio nella nozione di opera collettiva, a meno che, e ciò non può che essere valutato caso per caso, la loro essenza e ragione di esistere non sia la creazione di un sistema d'organizzazione di dati, nel qual caso va applicata la diversa disciplina delle banche dati; ovviamente i due caratteri possono coesistere.

Le opere multimediali generalmente riuniscono più opere originarie nonché un software che è poi in grado di gestire le diverse parti organizzandole e coordinandole fra loro. Ciò comporta che per arrivare alla legittima creazione di un'opera multimediale, i vari autori e l'autore del software dovranno autorizzare l'autore dell'opera multimediale a riprodurre l'opera (art. 13), talvolta a trascriverla (art. 14), nonché a modificarla, elaborarla, trasformarla secondo le esigenza dell'opera multimediale (art. 18) (CHIMIENTI, op. cit.).

Ugualmente nella creazione delle pagine web, specie le più elaborate, vi saranno generalmente alcuni autori che provvedono alla redazione dei testi ed altri autori addetti alla organizzazione e presentazione grafica delle stesse da una parte ed inoltre altri con specifiche competenze informatiche che sono in grado di realizzare praticamente il sito. Ovviamente al di là dei consueti accordi interni intercorrenti fra i diversi soggetti a ciascuno spetteranno specifici diritti sopra la propria parte di opera collettiva.
Ciò comporta anche che ricopiare una pagina web e riprodurla altrove sotto altro domain name senza il permesso del titolare del sito, che è magari il redattore dei testi, nonché dell'autore della impostazione grafica e (se ancora titolari dei diritti) dei creatori materiali del sito, configura violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi soggetti. L'autorizzazione andrà pertanto richiesta a ciascuno e non semplicemente al titolare del sito.