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 Diritto d'autore

Ancora un "nuovo" diritto d'autore
di Daniele Coliva - 12.09.02

Nell'ottobre 2001 correttamente Andrea Sirotti Gaudenzi intitolava la sua analisi della materia "Il nuovo diritto d'autore", a distanza di un anno dalla entrata in vigore della legge 248/2000, il più importante intervento degli ultimi anni sulla legge 633 del 1941.

Nel maggio dello stesso anno era pubblicata la direttiva 2001/29/CE, "relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione". Il governo italiano, in attuazione della legge comunitaria 2001 (l. 1 marzo 2002, n. 39), ha predisposto il decreto legislativo di recepimento nel nostro ordinamento.

Il testo che è visibile da alcuni giorni sulla rete ha destato proteste, come ogni ipotesi di allargamento delle privative, soprattutto in relazione alla imposizione di un compenso obbligatorio su supporti digitali e apparecchi di registrazione e computer. L'intervento normativo è in realtà più ampio e costituisce la risposta globale alla innovazione tecnologica del settore.

Questo è il decisivo fattore scatenante della notevole produzione normativa nella materia. L'interprete si è trovato nei primi tempi spiazzato, per così dire, di fronte al fenomeno internet e informatico più in generale, caratterizzato dalla diffusione esponenziale dei computer (conseguente al calo altrettanto esponenziale dei costi), dall'aumento delle capacità di calcolo e dalla incredibile diffusione delle connessioni all'internet, legate più al costo dell'accesso telefonico che a quello dell'abbonamento. A questo si aggiunga nei tempi più recenti la diffusione in ambito famigliare di collegamenti a banda più o meno larga.

L'utilizzatore privato, il cliente (soggetto rilevante nella disciplina in oggetto più come destinatario di obblighi e divieti che di diritti) dell'autore ha nel volgere di pochi anni avuto a disposizione strumenti di fruizione delle opere protette mai viste prima, ed in particolare strumenti di duplicazione delle stesse sempre più perfezionati. La copia privata non produce più un simulacro dell'originale, inutilizzabile per duplicazioni successive, stante la progressione del degrado ulteriore, ma in pratica veri e propri cloni, a loro volta suscettibili di costituire altrettanti master.

Fatte queste sommarie e grossolane premesse, non costituisce una sorpresa la lettura dell'articolato del decreto legislativo, soprattutto nella disciplina relativa alle utilizzazioni libere ed alla precisa descrizione della autonomia dei diritti esclusivi, ed in particolare dell'esaurimento.

E' degno di nota in proposito il secondo comma del nuovo art. 16, che prevede appunto che qualsiasi atto di comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione, non dia luogo ad esaurimento di alcuno dei diritti esclusivi. In altri termini, l'autore non perde il suo diritto di comunicazione al pubblico per effetto della pubblicazione, ad esempio, su di una pagina web.

L'art. 61 nel nuovo testo conferma l'intenzione di adeguare la normativa alla tecnologia: la sezione V del capo IV non è più intitolata "opere registrate su apparecchi meccanici", ma "opere registrate su supporti". La lettera a) nel testo dell'articolato parla di qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.

Le utilizzazioni libere sono state intaccate, anche se non tanto quanto con la legge 248/2000, con l'introduzione di alcune restrizioni. Desta perplessità l'aggiunta al primo comma dell'art. 70 del requisito della non commerciabilità del fine, affinché il riassunto, la citazione o la riproduzione per critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica siano leciti. Non solo, ma occorre - altro fatto nuovo - che l'utilizzo abbia finalità esclusivamente illustrativa.

Importante è invece la previsione di una disciplina di dettaglio della riproduzione privata ad uso personale, di soli fonogrammi e videogrammi. Essa è lecita solo se eseguita personalmente, senza scopo di lucro e non a fini commerciali, diretti o indiretti, e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione. Queste hanno ricevuto definitiva "consacrazione" nell'articolato: l'art. 102 quater è dedicato a loro (già vi erano accenni nella disciplina sul software, ma l'argomento è divenuto di attualità quando il computer è diventato anche un lettore CD). Saranno vietati tutti gli atti di rimozione o anche di semplice elusione e troveranno sanzione penale tutte le condotte, dalla fabbricazione alla semplice pubblicità, relative a strumenti ideati solamente o prevalentemente per aggirare le misure di protezione.

Il comma 4 del nuovo art. 71 sexies darà sicuramente luogo a problemi pratici: esso prevede infatti che l'acquirente legittimo del supporto (anche se la legge parla di possesso legittimo) abbia la possibilità di effettuare una copia per uso personale, nonostante le misure tecnologiche di protezione.

Tale copia è remunerata con il compenso riscosso forfettariamente sui supporti e sui sistemi informatici idonei alla registrazione di fonogrammi o videogrammi (ricordo che questa disciplina non si applica al software, che è un'opera dell'ingegno priva sostanzialmente di utilizzazioni libere). Dunque tale compenso si applicherà anche ai sistemi informatici; di conseguenza che succederà per quei CD musicali nei quali è inserita una protezione che ne inibisce, a meno di illecite elusioni, la riproduzione su computer, una volta che il PC, o alcuni suoi componenti siano stati assoggettati al compenso?

L'art. 39 della bozza di decreto legislativo con il quale si fissano provvisoriamente gli importi del compenso dovuto sui supporti e gli apparecchi per potere effettuare una copia privata costituisce un rovesciamento del noto principio maoista "colpiscine uno per educarne cento". Con la nuova normativa tutti vengono colpiti, indipendentemente dalla effettività della condotta.

Sorprende la tassazione di supporti non dedicati, cioè CDR e CDRW dati, superiore a quella dei supporti dedicati all'audio, in ragione del "fattore medio di compressione che amplia la capacità di registrazione", però "diminuito in proporzione alla quota media di supporti utilizzati per scopi diversi dalla registrazione". Orbene, anche chi utilizza questi supporti per scopi innocenti come il back up dei propri dati, o della contabilità, ovvero il salvataggio delle foto digitali delle vacanze contribuirà (forse in attuazione del principio di solidarietà?) a compensare gli autori. Per essere obbiettivi, contribuiranno anche i venditori "stradali" di CD contraffatti.

Evidentemente costa meno tassare tutti (e le cifre non sono indifferenti rispetto al costo attuale dei supporti), piuttosto che introdurre differenziazioni tecnologiche (e forse è giusto così, perché la tecnologia è troppo veloce rispetto al legislatore, e tra pochi mesi ci si potrebbe trovare nuovamente spiazzati davanti ad una tecnica che annulli gli effetti della suddetta differenziazione).

Le critiche a questo compenso sono elevate, forse più per l'ammontare che non per il principio. In mancanza di dati sul mercato dei supporti non è possibile formulare valutazioni attendibili. A mio avviso, che si voglia o no, questo è il solo strumento che consenta di reclamare ancora la possibilità di una copia privata (che può essere anche solo quella di registrare su CD o cassetta la musica preferita per ascoltarla in auto o in metropolitana), in un ambito tecnologico che consente la copia senza strumenti particolari.

Chissà se un giorno anche per il software ci sarà qualche apertura...