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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

GratisTel: il provvedimento del Garante
18.11.99

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE l'Ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

I. Svolgimento del procedimento.

1. Gli accertamenti sulle modalità di prestazione del servizio "GratisTel" sono stati disposti d’ufficio da questa Autorità, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 31 della legge n. 675/1996, sulla base di notizie che annunciavano l'avvio di un servizio di telefonate gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, a favore di soggetti che, sottoscrivendo un contratto, comunicano alcuni dati personali alla società che fornisce tale servizio (GratisT Italia s.r.l.).
Il 2 febbraio 1999 il Garante ha chiesto a tale società, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della citata legge n. 675, di comunicare ogni notizia e informazione utile per la valutazione del caso, con particolare riguardo ai dati personali che si intende acquisire, alle modalità e alla logica del loro trattamento, ai loro destinatari, nonché alle misure previste per tutelare i diritti degli interessati nel rispetto della legge n. 675/1996 (informativa, consenso, misure di sicurezza, ecc.).
La società, dopo aver chiesto un breve differimento del termine del 24 febbraio, ha inviato alcune informazioni il successivo 12 marzo, affermando che si trattava di notizie fornite a titolo provvisorio e "non ufficiali", in quanto la modulistica era "ancora in fase di studio e di allestimento" e il servizio non era "operativo". Tale modulistica è stata trasmessa al Garante il 23 settembre 1999 con una nota che preannunciava l'attivazione del servizio.
Il 21 ottobre, su invito dell’Autorità, alcuni rappresentanti della società hanno fornito ulteriori notizie ed informazioni nel corso di una audizione svoltasi presso l’Ufficio del Garante, durante la quale la società è stata sollecitata ad approfondire alcuni aspetti del problema e a specificare in una nota analitica quanto riferito nel corso dell'audizione.
Con nota pervenuta il 28 ottobre u.s. è stato trasmesso al Garante un nuovo schema per l'informativa e il consenso da parte dei sottoscrittori; da tale nota non è stato però possibile ricavare sufficienti elementi in ordine ad alcune modalità tecniche di funzionamento del servizio. Si è reso pertanto necessario completare gli accertamenti attraverso un'ulteriore audizione tenutasi in Milano il 4 novembre u.s. presso una sede di Telecom Italia S.p.a. ove sono collocati alcuni elaboratori della GratisT Italia s.r.l.
A margine dell'audizione, documentata in un verbale, i rappresentanti della società hanno illustrato il funzionamento di alcune apparecchiature collegate a quelle di Telecom Italia S.p.a., ed hanno effettuato una simulazione della chiamata con spot pubblicitari che si potrà effettuare con il servizio "GratisTel"; hanno confermato poi, come anticipato nei contatti avuti per concordare la data di questa seconda audizione, di aver preventivato l'operatività del servizio per il 15 novembre 1999.
In pari data, la società ha confermato via fax alcuni aspetti esaminati nel corso di quest'ultima audizione; da ultimo, con telefax del 10 u.s., ha rappresentato la disponibilità ad apportare una modifica tecnica nell'interesse del chiamato, nei termini di seguito precisati.

II. Attivazione e funzionamento del servizio.

2. Occorre premettere che la descrizione che figura nel presente e nei successivi paragrafi circa le modalità di svolgimento del servizio "GratisTel" si basa sulle notizie, sulle informazioni e sui documenti forniti da GratisT Italia s.r.l. (società titolare del principale trattamento dei dati personali).
L’adesione dei sottoscrittori avviene compilando un modulo distribuito presso negozi e centri commerciali e diffuso per via telematica.
Al momento sono previste tre modalità di contatto con il cliente: diretto, tramite sito web o per telefono.
Prima di attivare il servizio, la società acquisisce la sottoscrizione autografa dell’interessato sul modulo cartaceo di contratto, anche in caso di adesione per via telematica; il contratto si considera efficace decorsi trenta giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del modulo sottoscritto.
Il modulo verrebbe compilato dal sottoscrittore senza alcun supporto da parte di procacciatori ed agenti i quali si limiterebbero a ritirarlo in busta chiusa e a consegnarlo alla società.
Oltre all'abbonato, possono aderire al servizio singoli utenti di una linea telefonica, anche quando l’abbonato non abbia aderito al servizio.
L'adesione è nominativa e personale e a ciascun sottoscrittore viene rilasciato un codice identificativo (nel caso di nucleo familiare o di gruppi di persone, il pin scelto in ordine di età per individuare i singoli componenti al momento della sottoscrizione del modulo è costituito da un numero). Al servizio non possono aderire i minori di 14 anni, mentre per i minori tra i 14 e i 18 anni è necessario il consenso dei genitori.
Al modulo è allegato un questionario da compilare indicando diverse informazioni relative all'interessato e alla sua famiglia, il cui conferimento è considerato necessario dalla società per stipulare il contratto e per erogare il servizio. La società non tratta i dati di natura "sensibile" di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996 e dichiara di non verificare l'esattezza dei dati forniti dal sottoscrittore.
L’aggiornamento dei dati, che quest'ultimo si impegna ad effettuare, può riguardare le informazioni anagrafiche e quelle relative ai propri profili di "consumatore", mentre non riguarderebbe, come appena detto, dati "sensibili".
I dati dei sottoscrittori sono inseriti in un data-base della società al fine di gestire il servizio e di inviare messaggi pubblicitari "calibrati" sui loro gusti ed interessi. I dati stessi possono essere estratti dal data-base e ceduti ad altre società per finalità commerciali non collegate al servizio.
Con il recesso dal contratto i dati personali sono cancellati dall’elaboratore; la società dichiara di non avere interesse a conservarli.

3. Il servizio "GratisTel" è gratuito e viene erogato con il supporto della rete gestita da Telecom Italia S.p.A. o da altri fornitori di servizi di telefonia fissa; sono escluse le chiamate internazionali, nonché quelle di emergenza o dirette ad utenze di telefonia mobile.
Le chiamate possono provenire dalle utenze indicate dai sottoscrittori, ciascuno dei quali ha al momento a disposizione, giornalmente, fino a dieci minuti di conversazione effettiva, frazionabili in più chiamate, al netto degli spot.
Attualmente, l'elaboratore della società riconosce le utenze indicate dal sottoscrittore. GratisT Italia s.r.l. ipotizza che in una seconda fase si possa chiamare da qualsiasi utenza, nel qual caso non verranno raccolti i dati relativi alla linea utilizzata per la chiamata e verrà assegnato a ciascun utente un apposito codice identificativo.
Dopo che l’utente ha composto il numero verde ed il proprio pin, un elaboratore della società attiva, da una linea a carico della società stessa, un'ulteriore chiamata al numero indicato dall'utente medesimo.
Ai fini della fatturazione, la chiamata del sottoscrittore al servizio "GratisTel" è a carico del numero verde (al riguardo la società riceve solo una fattura per il traffico globale relativo a tale numero).
Rispetto, invece, all'ulteriore chiamata inoltrata all'abbonato chiamato, la società dichiara che il numero di quest'ultimo è da essa conservato dopo la ricezione della fattura dettagliata inviata dal fornitore e recante il mascheramento delle ultime tre cifre. Prima di tale momento (come chiarito nella nota del 4 novembre u.s.), il numero del chiamato viene comunque memorizzato sull'impianto GratisTel "per scopi meramente amministrativi legati alla necessità di certificare la reale trasmissione degli spot in caso di contestazione legale da parte dell’inserzionista pubblicitario". La società intende predisporre modalità tecniche per non registrare, anche in questo caso, le ultime tre cifre.
Sul display del chiamato, quando esiste, appare il numero telefonico della società, anziché quello del sottoscrittore chiamante (la chiamata in uscita è effettuata dal centralino della società). Il numero composto dal sottoscrittore viene formato dall’elaboratore GratisTel sulle proprie linee. Anche nei dati di centrale del fornitore dove è registrato il traffico risulta il numero della GratisT Italia s.r.l. e non quello del sottoscrittore.
La società definisce la propria apparecchiatura come un call center "intelligente", perché l'impianto "GratisTel" metterebbe in comunicazione le linee sulle quali viaggiano la chiamata in entrata (al numero verde) e quella in uscita (al chiamato), ma non instraderebbe direttamente le chiamate stesse (tale operazione, secondo la società, rimarrebbe affidata al fornitore del servizio di telecomunicazioni).
I dati contenuti nelle fatture dettagliate, una volta effettuato il pagamento, verrebbero conservati in forma aggregata ed anonima, per attestazioni da fornire alle società che effettuano gli spot pubblicitari. I dati di traffico sarebbero utilizzati per statistiche (sulla durata delle chiamate, sulla fascia oraria di maggior traffico; ecc.) e non anche per rilevazioni sui comportamenti dei fruitori del servizio o per realizzarne ulteriori profili.
In generale, le attestazioni nei riguardi degli inserzionisti contengono indicazioni sul numero degli spot effettuati nel mese, sulla loro tipologia, ecc., e non anche l’elenco delle chiamate effettuate. Solo per gli spot interattivi si evidenziano il numero e il tipo di spot, nonché il numero complessivo delle persone che li hanno attivati (comunicandone i soli nominativi ed indirizzi, anziché i loro numeri telefonici).
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di una concessionaria della pubblicità menzionata nel nuovo testo dell’informativa (v. la clausola n. 21), GratisT Italia s.r.l. ha dichiarato che essa svolgerebbe un ruolo di intermediazione verso gli inserzionisti e che la comunicazione nei suoi confronti dei dati dei sottoscrittori è prevista solo cautelativamente in caso di contestazioni da parte dell’inserzionista.

4. Secondo le informazioni fornite al Garante, la singola chiamata "GratisTel" prevederebbe attualmente, nell'ordine: composizione del numero verde; messaggio di benvenuto; digitazione del pin e del numero da chiamare; spot di 10 secondi per il chiamante; squillo presso il numero chiamato; risposta; 50 secondi di conversazione; primo spot per entrambe le parti in conversazione anticipato da un "bip" di attenzione (spot diversi al chiamante e al chiamato di circa 10 sec.); ulteriore conversazione per due minuti circa; nuovo spot di 10 secondi fino ad esaurimento del tempo attuale giornaliero di conversazione (10 minuti). Poi, cade la linea: non è possibile effettuare ulteriori chiamate, né vengono addebitate chiamate per un tempo superiore a quello a disposizione.
Gli spot sono basati su messaggi pre-registrati dagli inserzionisti su supporti ottici (cd in vox) caricati nell’elaboratore della GratisT Italia s.r.l. La società li invia agli utenti differenziandoli in base ai dati personali inizialmente forniti e che, per effetto della clausola contrattuale n. 21, sono utilizzati per formare i profili di consumatore.
E’ inoltre prevista la possibilità di comunicazioni commerciali definite "interattive", nonché di sondaggi, tramite digitazione di tasti di apparecchi a toni. All'inserzionista, secondo la clausola contrattuale n. 12, verrebbero inviati i dati dei clienti che si sono mostrati, in tal modo, interessati ai suoi prodotti o servizi.
Al momento dell’ascolto dello spot da parte del chiamante, il sistema trasmette anche all’utenza chiamata un messaggio pubblicitario, diverso dal primo (in quanto non calibrato su un particolare profilo) ed eventualmente interattivo, con possibilità per GratisT Italia s.r.l. di conservare il numero dell’abbonato chiamato per inviare materiale commerciale relativo all’inserzionista indicato nello spot.

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

III. Raccolta e trattamento dei dati del sottoscrittore.

5. Il servizio "GratisTel" prevede la raccolta e il successivo trattamento di diversi dati personali dei sottoscrittori divulgabili, anche in parte, a società inserzioniste (in caso di spot interattivi), nonché ad altre società per finalità commerciali non collegate all’erogazione del servizio (cessione di dati compresi nel data-base della società).
Il questionario inserito nel modulo di contratto contiene vari campi e riquadri concernenti le informazioni personali richieste al sottoscrittore per attivare il servizio. A tale proposito, appare necessario che GratisT Italia s.r.l., nella nuova modulistica, chiarisca ai sottoscrittori la natura obbligatoria o facoltativa dell'indicazione delle informazioni e le conseguenze del mancato conferimento di alcune di esse.
Va sottolineata, comunque, la possibile eccedenza e non pertinenza di alcuni dati, ad esempio per ciò che riguarda il codice fiscale e la casella di posta elettronica. Mentre quest’ultima, secondo quanto precisato dalla società, potrebbe risultare ad essa utile ai soli fini dell'invio di eventuali comunicazioni all’interessato, appare priva di motivazione la richiesta del codice fiscale, considerata anche la gratuità del servizio. E' necessario che la società effettui una nuova valutazione su alcune informazioni personali eccedenti rispetto alle finalità del servizio e specifichi meglio al sottoscrittore che il loro conferimento è comunque facoltativo.

6. Per rendere lecito il trattamento di dati, GratisT Italia s.r.l. ha inserito nel modulo di contratto alcune clausole per l’informativa e il consenso, le quali illustrano in modo sufficientemente chiaro le finalità e le modalità del trattamento dei dati.
In proposito, le clausole inizialmente previste (sia quelle rappresentate al Garante con la nota del 12 marzo u.s., sia quelle comprese nel modulo di contratto prodotto il 23 settembre u.s.) non erano conformi alla normativa vigente e potevano ingenerare confusione su vari aspetti, in particolare per ciò che riguarda la comunicazione agli inserzionisti, la cessione dei profili di consumatore e la connessa manifestazione di un consenso libero, specifico e informato.
Varie incongruenze sono state eliminate con il modello sottoposto al Garante il 28 ottobre u.s.
Tuttavia, in rapporto al sottoscrittore chiamante, restano da rivedere i seguenti profili:
il consenso al trattamento dei dati da parte degli inserzionisti, che la clausola n. 12 collega ad uno specifico assenso del sottoscrittore in occasione degli spot interattivi - manifestato, ad esempio, tramite la pressione di un tasto - è considerato come manifestazione di consenso al trattamento dei dati in favore del solo inserzionista che cura lo spot (secondo il principio della specificità del consenso), anziché di ogni inserzionista comunque collegato alla società. Le clausole nn. 12 e 21 dovranno essere, quindi, formulate in modo più preciso per evidenziare che il sottoscrittore resta comunque libero di manifestare o no il consenso in occasione di spot interattivi;
qualora la società intenda chiedere il consenso anche per ulteriori trattamenti diversi da quelli di cui alla lettera a), svolti dagli inserzionisti, la clausola n. 21 dovrà essere riformulata, elencando (anche in allegato al contratto) questi ultimi in modo preciso e specificando le principali caratteristiche dei trattamenti medesimi (in particolare, finalità, modalità e ambito di comunicazione dei dati). La società dovrà rendere poi facilmente accessibile agli interessati un elenco costantemente aggiornato degli inserzionisti, recante gli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, rendendo così agevole l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/1996;
per quanto concerne la comunicazione a terzi dei dati per finalità commerciali non direttamente collegate al circuito "GratisTel", la clausola n. 24 dovrà essere integrata con l’individuazione almeno delle categorie dei soggetti destinatari. Questi ultimi, al momento della registrazione dei dati, dovranno a loro volta acquisire il consenso degli interessati, previa informativa. Infatti, qualora la clausola non indichi specificamente le società e gli organismi per conto dei quali si intende chiedere il consenso, e non fornisca sufficienti informazioni sulle loro attività e sui connessi trattamenti, il tipo di consenso raccolto da GratisT Italia s.r.l. non è idoneo a rendere lecito anche un successivo trattamento dei dati personali da parte dei soggetti predetti;
infine, avendo la società dichiarato che i procacciatori e gli agenti non trattano, né accedono ai dati personali dei sottoscrittori, dovrebbe essere eliminato l'inciso della clausola n. 21 che li riguarda.

7. Sulla base del primo modulo già in distribuzione, la società ha stipulato numerosi contratti per i quali si pone il problema degli effetti delle modifiche ipotizzate dalla società nella successiva versione trasmessa il 28 ottobre o che saranno introdotte a seguito delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
In particolare, GratisT Italia s.r.l.:
per ciò che riguarda la comunicazione dei dati agli inserzionisti in conseguenza degli spot "interattivi", dovrà comunicare ai sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le clausole contenenti l'informativa modificate nei termini precisati;
non potrà cedere ad altre società per finalità commerciali non collegate all’erogazione del servizio i dati dei sottoscrittori che hanno già apposto la sottoscrizione recante, nel precedente modulo, il numero III, se non sulla base di una nuova dichiarazione di consenso avente le caratteristiche sopra precisate.

8. Con riferimento al recesso dei sottoscrittori dal contratto e alla possibile revoca del consenso, la società deve inoltre predisporre un meccanismo per informare tempestivamente gli inserzionisti e gli altri soggetti ai quali i dati siano stati in precedenza comunicati, in modo da evitare loro di proseguire il trattamento divenuto privo di idoneo presupposto legittimante.

IV. Rapporti con l’abbonato chiamato.

9. Il servizio "GratisTel" è soggetto alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni (legge n. 675/1996 e d.lg. n. 171/1998) anche per quanto concerne gli abbonati e gli utenti chiamati che ascoltano anch'essi messaggi pubblicitari.
La società ha evidenziato che:
la chiamata all’utenza indicata dal sottoscrittore è effettuata tramite strumenti che identificano il numero da chiamare e lo ricompongono su una linea a carico della società stessa, anche per l'invio automatico di messaggi diversi da quelli ascoltati dal chiamante;
memorizza il numero del chiamato per le già indicate finalità amministrative (con il previsto mascheramento di tre cifre);
in caso di adesione all'invito contenuto nei messaggi "interattivi", memorizza e conserva il numero chiamato e lo raffronta con altre informazioni per acquisire il recapito presso cui inviare materiale.
I dati relativi alle utenze chiamate sono quindi oggetto di "trattamento" da parte della società (art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 675/1996), al fine di erogare il servizio nei confronti dei sottoscrittori e di inviare comunicazioni pubblicitarie a persone estranee all'originario rapporto con GratisT Italia s.r.l.
Ciò comporta l'applicazione anche nei confronti di tali dati del complesso delle garanzie previste dalla legge n. 675/1996 e dai decreti legislativi che l'hanno integrata e modificata, in primo luogo per ciò che concerne la manifestazione del consenso e le sue modalità, a nulla rilevando la circostanza che i dati siano eventualmente trattati temporaneamente (es., ai fini dell'instaurazione delle chiamate) o con il mascheramento di alcune cifre (cfr. il provvedimento del Garante del 19 dicembre 1998, pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Autorità n. 6 del 1998, relativo al trattamento di dati personali cifrati).

10. Pertanto, gli abbonati chiamati tramite "GratisTel" devono essere informati e messi in grado di esprimere consapevolmente le proprie scelte in ordine ai trattamenti dei dati a scopo pubblicitario, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (v. gli artt. 10, 11 e 12) e anche dal decreto legislativo n. 171/1998 (v., in particolare, l’art. 10), a prescindere dall'eventuale operatività delle misure previste in favore dei consumatori dal d.lg. n. 185/1999 in tema di contratti a distanza. La natura privata della conversazione, infatti, non preclude l'applicazione delle garanzie previste in materia di trattamento dei dati personali e di sistemi pubblicitari di chiamata.
Per quanto riguarda l'informativa, non può ritenersi ammissibile un meccanismo che trasferisca sui sottoscrittori l’obbligo di informare il chiamato anteriormente al primo spot. L'informativa al chiamato deve essere fornita da GratisT Italia s.r.l. in quanto titolare del trattamento, anche perché il chiamante potrebbe rimanere inerte o informare non tempestivamente o in modo non completo o efficace. Di conseguenza, deve essere modificata la clausola n. 9.
La società deve predisporre un messaggio chiaro per permettere al chiamato di non ricevere una chiamata con spot, o di ascoltare messaggi pubblicitari solo sulla base di un'informativa anche sintetica e di un consenso. Rimane, comunque, aperto il problema dell'incidenza di questa procedura sul profilo generale della libertà di comunicazione, che potrebbe essere limitata da una alternativa circoscritta all'accettazione della pubblicità o all'interruzione della telefonata.
Per quanto riguarda invece il consenso del chiamato, nel caso di specie non è applicabile l'ipotesi equipollente al consenso prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), della legge n. 675, poiché tale norma si riferisce ai "dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque". I numeri telefonici trattati dalla società sono infatti forniti dai sottoscrittori chiamanti anziché essere estratti da elenchi telefonici, tanto è vero che possono essere utilizzati anche numeri di utenze riservate non comprese in elenchi.
In questa sede, non va quindi presa in considerazione la problematica dell'utilizzabilità degli elenchi telefonici, mentre occorre garantire anche al chiamato il diritto di esprimere un consenso preventivo, libero e informato.
Nel particolare contesto in esame, la manifestazione di volontà potrebbe essere espressa anche esercitando - tramite l'apparecchio telefonico - un'opzione per l'instaurazione della chiamata o per l'innesto di messaggi pubblicitari; opzione che deve essere basata su una preventiva informativa che renda chiaro che essa comporta una manifestazione in positivo del consenso.
Con nota del 10 novembre, la società ha manifestato da ultimo l'intenzione di procedere nella direzione poc'anzi indicata, apportando sostanziali modifiche al servizio che consentirebbero, "all’atto della risposta da parte del chiamato, di trasmettere un messaggio identificativo, della durata di circa 5/7 secondi, che illustri la natura e la tipologia della telefonata e di ricevere la telefonata stessa o di rifiutarla premendo un qualsiasi tasto a tono che non permetterebbe la connessione".
Tale prospettiva merita di essere sviluppata in quanto può contribuire a rendere consapevoli gli utenti chiamati circa il trattamento dei dati e a metterli in grado di accettare chiamate interrotte dalla pubblicità. Dovrà essere comunque predisposto un messaggio efficace che preannunci chiaramente l’invio di spot pubblicitari anche nei confronti del chiamato e non si limiti ad un generico riferimento al servizio "GratisTel".

11. Da ultimo, è opportuno precisare che l'illustrata modifica del servizio lascia impregiudicata la necessità che l’eventuale trattamento di dati derivante dalle opzioni espresse dai chiamati nel corso di spot interattivi sia supportato da previe e più articolate misure per l'informativa e il consenso, anche nel caso in cui GratisT Italia s.r.l. non comunichi dati agli inserzionisti.
Il tema della liceità e della correttezza di tale trattamento merita inoltre un approfondimento a prescindere dall’informativa e dal consenso, in quanto il chiamato che ha richiesto il materiale promozionale o commerciale può non corrispondere all’abbonato chiamato, sicché il materiale stesso potrebbe essere inviato a soggetti che non hanno avuto contatti con il servizio "GratisTel" e con gli inserzionisti.

12. Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in base alla cooperazione prevista dall'art. 31, commi 5 e 6, della legge n. 675/1996, affinché valuti i profili di competenza in ordine alla libera utilizzazione del servizio di telefonia vocale da parte degli utenti, anche in relazione ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e alle ulteriori valutazioni di competenza in ordine alla disciplina giuridica dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e al titolo giuridico in base al quale GratisT Italia s.r.l. effettua il proprio servizio.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

segnala a GratisT Italia s.r.l., ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento di dati personali relativo a "GratisTel" alle indicazioni esposte in premessa, apportando al servizio le modificazioni indicate nelle parti III e IV del presente provvedimento;
invita la società a fornire un riscontro al Garante sulle misure adottate ai sensi della lettera a) almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio;
dispone che copia del presente provvedimento sia inviata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, lì 13 novembre 1999

IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE