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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
14.05.99

Il Garante semplifica la procedura di autorizzazione per il trattamento dei dati giudiziari da parte di datori di lavoro, partiti, liberi professionisti, banche assicurazioni

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato l'autorizzazione generale che permette a diverse categorie di soggetti privati, tra i quali datori di lavoro privati, associazioni e partiti, liberi professionisti, banche e alle assicurazioni, di utilizzare i dati giudiziari nel rispetto di precise prescrizioni. Con questo provvedimento, tali soggetti vengono sollevati dall'obbligo di presentare singolarmente un'apposita richiesta di autorizzazione, semplificandosi così una procedura altrimenti assai complessa.
L'articolo 24, comma 1 della legge n. 675 del 1996 prevede, infatti, che il trattamento dei dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni da effettuare. Tale trattamento era consentito, in via transitoria, sia ai soggetti pubblici che privati fino all'8 maggio 1999 anche in assenza di specifiche disposizioni di legge.
Tenuto conto diversi trattamenti di questa categoria di dati dati da parte dei soggetti pubblici sono stati disciplinati dal recente decreto legislativo approvato il 7 maggio scorso, si è posta la necessità di emanare un'autorizzazione per evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici dovessero interrompere alcuni trattamenti di dati giudiziari che risultino giustificati da un rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi per i quali sono necessari.
L'autorizzazione, stabilendo alcuni principi cardine, mira a facilitare la gestione di questi dati da parte di un'ampia categoria di titolari del trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Le imprese e le aziende che utilizzano lavoratori dipendenti ed autonomi (ivi compresi i lavoratori in rapporto di tirocinio, di formazione o utilizzati per prestazioni temporanee) potranno raccogliere ed utilizzare le informazioni di carattere giudiziario necessarie per adempiere ad obblighi o a compiti previsti dalla legge o da contratti collettivi, anche aziendali;le associazioni (di volontariato, di recupero di istruzione, di assistenza socio-sanitaria, i partiti, i sindacati...) per perseguire gli scopi istituzionali; i liberi professionisti per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste per scopi determinati e legittimi; le imprese bancarie e assicurative per accertare requisiti di onorabilità e per altre ipotesi rigorosamente specificate.
L'Autorizzazione viene rilasciata, inoltre, a quanti hanno necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, alle persone fisiche e giuridiche, istituti, enti od organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata, a quanti hanno necessità di adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Il provvedimento, articolato in sei sezioni, individua le finalità e le modalità del trattamento dei dati, i criteri per la loro conservazione e diffusione. I soggetti autorizzati dovranno raccogliere ed utilizzare esclusivamente i dati necessari agli scopi perseguiti e che non possano essere adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati in forma anonima. Inoltre, dovranno verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza. I dati potranno essere comunicati e, ove previsto dalla legge diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e, comunque, nel rispetto del segreto professionale.
L'autorizzazione riguarda, inoltre, l'attività di documentazione giuridica, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a sentenze. In attesa della adozione di norme volte a favorire l'informatica giuridica attraverso il previsto decreto legislativo, con l'attuale autorizzazione il Garante ha ritenuto opportuno prendere in considerazione fin da ora, anche per questa categoria, le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione di dati giudiziari e il periodo della loro conservazione, in modo tale da garantire, anche in questa fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, la loro dignità, specialmente per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale.

L'autorizzazione ha efficacia a decorrere dall'8 maggio 1999 fino al 30 settembre 1999 ed opererà automaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmente già presentate.
Qualora alla data dell'8 maggio il trattamento dei dati non sia già conforme alle prescrizioni della autorizzazione, il Garante ha previsto la possibilità per i titolari dei trattamenti di adeguarsi ad esse entro la data del 30 giugno 1999.
Il Garante precisa, infine, che non prenderà in considerazione le richieste di autorizzazione volte ad ottenere prescrizioni difformi da quelle contenute nell'autorizzazione generale.

14.5.1999