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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
19.11.98

La divulgazione da parte delle società quotate in Borsa dei compensi dei loro amministratori, sindaci e direttori generali non contrasta con la legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali.
Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in risposta ad un quesito riguardante il recente regolamento emanato dalla CONSOB che, imponendo alle società quotate in Borsa di rendere conoscibili notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico, violerebbe le norme sulla privacy e il diritto alla riservatezza dei manager delle società.
L'Autorità ha innanzitutto osservato che la legge 675 tende a favorire la trasparenza e la circolazione delle informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche e permette ai soggetti privati di comunicare e diffondere dati personali anche senza il consenso degli interessati, quando la comunicazione e la diffusione sono effettuate per adempiere ad una disposizione di legge o di regolamento.
Per le società quotate in Borsa, tale disposizione è contenuta proprio nel regolamento della CONSOB che ha introdotto l'obbligo, per chi emette azioni, di indicare nominativamente nella nota integrativa al bilancio "i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma anche da società controllate".
Il collegio del Garante ha, infine, ricordato che i dati dovranno comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali il regolamento della CONSOB prevede la pubblicità.

19.11.1998