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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
11.08.98

Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni quesiti concernenti il Codice di deontologia dei giornalisti, fornendo una prima interpretazione di alcune sue disposizioni.
Si chiedeva in particolare: a) se la pubblicazione di annunci, previsti dal Codice, con la quale gli editori renderanno nota, almeno due volte l'anno, l'esistenza dei propri archivi, sostituisca l'informativa cui sono tenuti i giornalisti quando raccolgono dati direttamente dai soggetti "intervistati"; b) quale comportamento debba tenere il "responsabile" del trattamento per scopi giornalistici, allorché riceva dagli interessati una richiesta di cancellazione di dati.
Per quanto riguarda il primo quesito, l'Autorità ha premesso che la pubblicazione dei predetti annunci realizza un'informativa semplificata e generale che gli editori possono effettuare in sostituzione di quella che dovrebbero altrimenti inviare agli interessati informandoli, caso per caso, dell'avvenuta raccolta di informazioni che li riguardano tramite terzi o altre fonti a disposizione dei giornalisti. Le imprese editoriali possono quindi rendere nota al pubblico l'esistenza delle proprie banche-dati redazionali mediante tali annunci, sulle proprie testate ed eventualmente su altre, indicando altresì, fra i riferimenti che quotidianamente vengono pubblicati sulle singole testate (c.d. gerenza), il nominativo e la sede della persona fisica o giuridica presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
Il Garante ha però chiarito che tali forme semplificate lasciano ferma l'ulteriore informativa che il singolo giornalista, per un'esigenza di correttezza, deve fornire alle persone intervistate al momento in cui raccoglie i dati presso di loro. Il Garante ha peraltro ricordato che il Codice di deontologia dei giornalisti ha previsto, anche per questa ipotesi, una forma snella di informativa, in virtù della quale il singolo giornalista può limitarsi a far presente alla persona "intervistata" il solo fatto che sta esercitando un'attività giornalistica nonché le finalità della raccolta, senza indicare gli altri elementi dell'informativa che sarebbero altrimenti necessari in base alla legge n. 675/96.
Con riferimento al secondo quesito, invece, l'Autorità ha chiarito che le eventuali richieste di cancellazione dei dati da parte degli interessati non sono di per se stesse vincolanti per il giornalista o per l'editore che le riceve. Tali soggetti possono infatti verificarne la fondatezza (ad esempio, quando il dato sia stato raccolto illecitamente), e accertare se l'istanza può essere accolta senza cancellare i dati, modificando, cioè, il trattamento in modo da renderlo conforme alla legge (ad esempio, aggiornando o integrando i dati inesatti, o eliminando alcune notizie non essenziali per il diritto di cronaca). Tale verifica, qualora il conflitto non trovi soluzione tra le parti interessate, potrà aver luogo in sede contenziosa. La legge n. 675 prevede infatti la possibilità per le parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria secondo le ordinarie procedure, oppure al Garante nelle varie forme previste dalla legge (segnalazioni, reclami, ovvero ricorsi ai sensi dell'art. 29 della legge medesima).

11 agosto 1998