[ztopmcr.htm]
Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
02.07.97

PRIVACY ED INFORMAZIONE

"La diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all'autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati, costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza".
Questa la pronuncia dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda che riguarda il Presidente e il manager della FIAT. La violazione è relativa in particolare all'art. 9, comma 1, lett. a) della legge 675/96, che prevede che i dati vengano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
In relazione al concreto svolgimento della vicenda, quale risulta documentata dagli interessati - prosegue l'Autorità - non si rinvengono elementi giustificativi dell'esercizio del diritto di cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi, una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza dell'invito a comparire.
Il Garante sottolinea, inoltre, che quello dell'esercizio del diritto di cronaca è uno dei temi che dovranno essere affrontati dal Codice di deontologia previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 e per il quale l'Autorità ha già avviato la procedura.

Il Garante ha poi affrontato il caso di un minore morto suicida.
Dall'esposto presentato dai genitori del ragazzo, nel quale si segnalava la pubblicazione in articoli di
stampa di svariati elementi che identificavano le persone coinvolte, l'Autorità ha rilevato alcuni elementi in contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 675.
Innanzitutto, l'inesistenza di ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni personali da parte degli unici legittimati a farlo, e cioè gli stessi genitori, i quali anzi hanno manifestato esplicita contrarietà alla pubblicizzazione di una serie di dati personali.
In secondo luogo, la pubblicazione del nome, dell'indirizzo e della classe scolastica frequentata dal
minore, configura la diffusione di dati personali in un contesto che avrebbe, invece, richiesto
particolare cautela, dal momento che si riferisce ad un grave fatto autolesivo.
Inoltre, alcune informazioni personali pubblicate (quali l'indirizzo, l'origine regionale e la professione del padre) non sono certamente essenziali ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.
L'Autorità Garante ha, pertanto, deciso di vietare a tutti gli organi di informazione qualsiasi operazione ulteriore di trattamento dei dati personali relativi alle persone coinvolte nella vicenda.

Il Garante per la protezione dei dati personali, sempre nella riunione del 1 luglio, ha espresso le seguenti valutazioni, relative alla salvaguardia della dignità e della riservatezza degli indagati e degli imputati.
La prima riguarda il richiamo al rispetto della legge 492/92 che vieta, salvo nei casi di pericolosità del soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendano difficile la traduzione, l'uso delle manette ai polsi.
La seconda riguarda alcuni organi di polizia che continuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati. La raccolta di tali particolari informazioni personali - afferma il Garante - è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non è più permessa dopo l'entrata in vigore della legge 675/96, che esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie.

2.7.1997