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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
19.06.97

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso la sua decisione relativa al questionario pubblicato su un grande quotidiano nazionale e sottoposto all'attenzione del Garante per una pronuncia sulla liceità della modalità di raccolta del consenso messa in atto dalla società promotrice del questionario.
Il Garante ha ritenuto che il questionario non è conforme alle disposizioni della legge 675/1996 e ha segnalato alla società di apportare le opportune modificazioni.
La non conformità alla legge riguarda vari aspetti. Innanzitutto, nel questionario, l'informativa e la richiesta di consenso sono formulate in modo parziale e sintetico e collocate in una posizione marginale.
Il questionario contiene una informativa insufficiente soprattutto per quanto riguarda le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti, i soggetti ai quali potranno essere comunicati e l'ambito della loro diffusione.
Contiene, inoltre, richieste di informazioni riguardanti la salute degli interessati, per le quali è necessario il consenso scritto dell'interessato. A tale proposito - l'Autorità osserva - che non è conforme a quanto disposto dall'art. 22 della legge 675/96, la previsione di una manifestazione di consenso alla raccolta dei dati e alla loro comunicazione, che prescinde da una sottoscrizione ed è affidata unicamente alla compilazione e invio del questionario.
Nel questionario è inoltre, compresa anche la richiesta di dati relativi a familiari. Di conseguenza, è necessario che in esso siano predisposti gli spazi per la raccolta del consenso attraverso la sottoscrizione di tutti gli interessati. Lo stesso principio vale per le dichiarazioni di dissenso.
Il Garante ha, quindi, dichiarato non utilizzabili i dati tratti dai questionari compilati dopo l'8 maggio 1997 ed ha, inoltre, chiesto alla società che ha promosso il questionario di inviare all'Autorità copia del materiale eventualmente modificato ai sensi della decisione emessa.
Pur in presenza di una violazione di legge, poichè il questionario e la lettera esplicativa collegata sono stati diffusi prima dell'8 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge 675/96, non si è dato corso all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista.

L'altra questione affrontata dal Garante è quella che riguarda un importante aspetto applicativo della legge 675/96, relativo ai dati personali che i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS ai fini della corresponsione del trattamento di integrazione salariale.
Nella lettera inviata ad una grande industria nazionale, l'Autorità osserva che l'INPS può legittimamente raccogliere i dati personali relativi ai soggetti che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale, ai sensi del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 o di altre leggi, essendo il trattamento correlato allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 1 della legge 675).
Il Garante precisa, peraltro, che la trasmissione all'INPS dei dati personali riguardanti i propri dipendenti in cassa integrazione, deve essere effettuata acquisendo preventivamente, da parte dell'impresa, il consenso dei lavoratori interessati, anche in forma orale, purchè documentata per iscritto. Per i dati relativi allo stato di salute, il consenso deve avere necessariamente la forma scritta. Questo perchè l'art. 20 della legge 675/1996 consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali, da parte di privati e di enti pubblici economici, senza il consenso degli interessati, qualora occorra adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Invece, il decreto legge che regola la raccolta dei dati da parte dell'INPS non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all'Istituto i dati relativi al personale già dipendente, né tale obbligo appare rinvenibile in altre disposizioni di legge o regolamenti. Il Garante ha, pertanto, inviato una lettera al Ministro del Lavoro, segnalando l'opportunità che future leggi e regolamenti prevedano specificatamente anche questo flusso di dati.
In tal modo, si renderebbe superflua l'acquisizione da parte dei datori di lavoro del consenso dei lavoratori interessati, nell'ambito di una procedura che è già disciplinata, per altri aspetti, dalle leggi o dai regolamenti e che si svolge nel diretto interesse dei lavoratori stessi.

19.6.1997