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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Privacy e assicurazioni: l'accesso ai dati - 2
di Paolo Ricchiuto* - 13.02.03

Richieste di accesso generiche

La appena ipotizzata ricostruzione, rischia di esser messa in crisi ove il richiedente non faccia specifico riferimento all’una o all’altra norma. Il problema, a ben vedere, nasce non tanto dalla mancata imputazione normativa della richiesta di accesso, bensì dal fatto che anche gli atti del procedimento di liquidazione contengono dati personali (primi fra tutti, ovviamente, le perizie medico-legali). C’è quindi un problema di potenziale sovrapposizione di due strumenti (l’art. 3 L. 57/01 e l’art. 13 L. 675/96) che potrebbe ingenerare qualche confusione. E’ chiaro che la situazione deve esser valutata caso per caso.

In linea generale si deve però considerare quanto segue:
per quanto generica, la richiesta deve necessariamente contenere un oggetto. Il contraente o il danneggiato, cioè, seppur non richiamando alcuna norma di legge, non potrà non circoscrivere la sua istanza di accesso specificando a cosa voglia accedere.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Compagnia dovrà quindi, innanzitutto qualificare la istanza: se la stessa ha ad oggetto dati personali (anche in mancanza di uno specifico riferimento all’art. 13 – cfr. provved. Garante 29.09.00), dovrà applicare la l. 675/96; se la stessa ha, invece, ad oggetto specificatamente gli atti della liquidazione (senza alcun riferimento particolare ai dati personali), allora si dovrà seguire la strada dettata dalla l. 57/01.
Non c’è dunque un problema di prevalenza di una normativa sull’altra, bensì, stante la diversità dell’oggetto sul quale incidono le richieste di accesso, vi è un problema di qualificazione della richiesta.

Richiesta di accesso ex art. 3 L. 57/01

Proviamo a questo punto, sulla base della incompleta formulazione dell’art. 3, a tracciare delle linee guida per la gestione dell’immediato:

Conclusione del procedimento di liquidazione. Il riferimento della legge alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione deve esser letto con riguardo alla ultimazione della pratica di liquidazione del sinistro. Tanto emerge (seppur implicitamente) anche dalla sopra citata pronuncia del Garante 08.05.01 (che esclude la possibilità di motivare un differimento rispetto all’esercizio del diritto ex art. 13 mediante la norma dell’art. 3 L. 57/01, ma indirettamente conferma che quella norma deve essere interpretata come garanzia di accesso agli atti esclusivamente dopo la conclusione del procedimento di liquidazione). Esiste dunque un limite temporale al diritto di accesso, che non può esser esercitato in pendenza della istruttoria che porterà all’eventuale liquidazione del danno.

Ma cosa accade in ipotesi di contestazione circa la fondatezza della richiesta risarcitoria ? E’ certamente vero che, dal punto di vista…sintattico, il riferimento alla conclusione del procedimento di liquidazione possa essere interpretato in modo restrittivo, rendendo quindi sostenibile la tesi che il diritto di accesso sia limitato alla sola ipotesi in cui alla liquidazione si dia effettivamente seguito. Da una più approfondita analisi della ratio della norma, però, ritengo si debba giungere alla conclusione opposta: come ho chiarito nelle pagine precedenti, lo strumento previsto dall’art. 3 consiste nel garantire a contraenti e danneggiati la possibilità di verificare i singoli passaggi del procedimento di liquidazione. Il bene giuridico tutelato è la trasparenza nella gestione del sinistro da parte delle imprese assicurative. Se ciò è vero, non credo vi siano argomenti validi per sostenere che, in caso di sinistro eccepito o contestato venga meno il diritto di accesso: anche in tali ipotesi, infatti, permangono le ragioni di tutela del contraente e del danneggiato, che, ripeto, originano dalla volontà del legislatore di mettere gli stessi in condizione di verificare come sia stata gestita la procedura di liquidazione.

Alla luce di ciò (e salve diverse indicazioni che dovessero emergere dopo la pubblicazione del decreto ministeriale), ritengo che anche nel caso in cui la compagnia dovesse addivenire alla conclusione di non procedere ad alcuna liquidazione stragiudiziale (contestando la sussistenza della responsabilità del proprio assicurato, eccependo la mancanza di nesso causale tra condotta e danno, etc.etc.), il contraente ed il danneggiato potrebbero comunque esercitare il diritto di accesso, e la compagnia sarebbe comunque vincolata a mettere a disposizione degli stessi gli atti del procedimento.

Diritto a prendere visione degli atti. Il comma 2 dell’art. 3 recita testualmente: Se entro sessanta giorni dalla richiesta l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. La norma, dunque, esplicitamente vincola la compagnia a far prendere visione degli atti al richiedente. Non è quindi in nessun modo riprodotto il sistema previsto dall’art. 17 co. 6 DPR 510/98 in materia di accesso ai dati personali (secondo il quale il titolare del trattamento deve provvedere alla estrazione dei dati ed alla trasposizione degli stessi su supporti cartacei o informatici). La domanda da porsi è la seguente: a fronte della richiesta di accesso ex art. 3 L. 57/01, l’impresa assicurativa è semplicemente tenuta a tenere a disposizione del richiedente gli atti, ovvero deve fornirne una copia integrale? La formulazione del comma in esame è certamente dubbia.

Un elemento interpretativo potrebbe esser costituito dall’esame di altre norme che, nell’affrontare i problemi del diritto di accesso, laddove hanno inteso garantire all’interessato il diritto di avere una copia degli atti, lo hanno previsto apertamente (ciò che porterebbe ad affermare che, in mancanza di una previsione esplicita, dovrebbe esser negato il diritto ad avere copia degli atti). C’è però da evidenziare come una interpretazione troppo restrittiva del concetto di presa visione mal si concilierebbe, a mio avviso, con il nuovo regime di tutela dettato dalla L. 57/01: consentire al richiedente esclusivamente di prendere visione degli atti, inibendo poi allo stesso di averne in mano una copia, limiterebbe infatti pesantemente la possibilità della adozione delle iniziative a propria tutela da parte del contraente e del danneggiato. E’ proprio questo, peraltro, uno degli aspetti sui quali una parola certa non potrà che venire dal decreto ministeriale, trattandosi di un profilo squisitamente pratico cui quel decreto dovrebbe dare concretezza operativa.

Atti contenenti dati personali di terzi. L’art. 3 si riferisce genericamente a tutti gli atti del procedimento di liquidazione. Guardando alla norma esclusivamente sotto il profilo del rispetto della L. 57/01, non esistono dunque argomenti per ritenere esclusi dall’ambito del diritto di accesso, atti contenenti dati di terzi.
Questo, ovviamente, non significa che i dettami della L. 675/96 possano esser bypassati: come già chiarito, l’una normativa non esclude e non assorbe l’altra, ed il problema si sposta sulla verifica della legittimità della comunicazione, sotto lo specifico profilo della tutela della riservatezza degli interessati.
Anche questo aspetto dovrebbe trovare idonea regolamentazione nel famigerato decreto ministeriale.

Ad oggi, è possibile sviluppare le seguenti considerazioni:
Dati comuni: a norma dell’art. 12 lett. c) L. 675 la comunicazione dei dati comuni è ammessa, anche in assenza del consenso dell’interessato, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Se dunque, in ipotesi di accesso ex art. 3 l. 57/01, la compagnia comunica al richiedente anche dati personali comuni di un terzo, tale condotta non può esser in nessun modo censurata, atteso che la stessa integra l’adempimento di un obbligo che deriva direttamente da una norma di legge, e che la vincola (e la abilita) a comunicare i dati.
Dati sensibili: Com’è noto, secondo l’art. 22 co. 1 l. 675/96 il trattamento dei dati sensibili (e quindi anche la comunicazione degli stessi) è legittimo esclusivamente in presenza di due presupposti: l’autorizzazione del Garante ed il consenso scritto dell’interessato.

Teniamo staccati i due profili:
Autorizzazione: In virtù della nota autorizzazione generalizzata (rinnovata per l’anno in corso – Aut.ne 5/02), per il combinato disposto dei punti 1, 2 e 4: i dati sensibili possono esser comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati…..(punto 4); La autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati ed alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1 (tra cui le Imprese assicurative) assumono nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall’interessato. L’autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l’adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità o organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti(punto 2).

In virtù di tale assetto, ai fini del requisito della autorizzazione, la comunicazione dei dati sensibili a colui che abbia esercitato il diritto di accesso ex art. 3 L. 57/01, dovrebbe considerarsi coperta dal fatto che la comunicazione stessa è prevista da un obbligo di legge.
Ma questo non basta.

Consenso: Deve risultare per iscritto, e deve essere informato. Lo stesso postula, cioè, l’avvenuta informativa all’interessato a norma dell’art. 10 L. 675/96.
Il problema, nel rapporto con il contraente, può essere risolto intervenendo sulla struttura della informativa: nel prevedere il consenso del contraente al trattamento dei dati sensibili ed alla comunicazione a vari soggetti, si potrebbe indicare esplicitamente, tra i possibili destinatari della comunicazione, anche i terzi danneggiati che abbiano esercitato i diritti di cui all’art. 3.
Nell’ipotesi, invece, in cui sia il contraente a richiedere l’accesso ad atti che contengano dati sensibili del danneggiato (esempio classico, le perizie medico-legali), il dilemma, a ben guardare, si sposta in termini generali sul profilo del rapporto con il danneggiato ai fini del rispetto della L. 675/96, e costituisce quindi un aspetto della più ampia questione della legittimità del trattamento (e della comunicazione) dei dati sensibili del danneggiato da parte della compagnia che istruisce il sinistro. Sotto questo profilo è chiara la opportunità di una informativa da consegnare al danneggiato, contenente anche l’acquisizione del consenso alla comunicazione dei dati. In quella sede, può esser risolto anche il problema de quo, mediante l’inserimento tra i terzi possibili destinatari della comunicazione, del contraente che abbia esercitato i diritti di cui all’art. 3.

Accesso a dati sanitari. Come evidenziato in precedenza, l’art. 23 co. 4 L. 675/96 prevede che i dati sanitari debbano essere resi noti all’interessato solo per il tramite del medico designato dall’interessato o dal titolare.
Nulla di tutto ciò è previsto dall’art. 3 L. 57/01, e presumibilmente la questione sarà fatta oggetto di regolamentazione da parte del decreto di attuazione.
Nell’immediato, ove gli atti contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato, è a mio parere preferibile invitare il richiedente ad indicare comunque un medico cui comunicare gli stessi: è in altri termini consigliabile, sempre nella prospettiva di non "bypassare" la L. 675/96, dedurre la necessità di rispettare detta normativa, in tutte le ipotesi in cui vi siano questioni che riguardano la comunicazione ed il trattamento di dati personali.

(Testo tratto dalla relazione al convegno "Privacy nelle aziende - l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e gli ultimi orientamenti del Garante - Paradigma s.r.l. - Milano, 19-20.11.2002)
 

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