Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Decreto presidenziale o minestrone surgelato?
di Manlio Cammarata - 18.02.99

"Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge..."
Così esordisce il terzo comma dell'articolo 33 della legge 675/96. I tre mesi scadevano nell'agosto del '97, ma il regolamento arriva solo ora, con un anno e mezzo di ritardo. Il DPR 501/98 rispetta le indicazioni della legge e contiene quindi una quantità di norme eterogenee. Prescrive infatti la legge che il decreto deve contenere:
"Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato...Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema..."

Dunque un decreto-minestrone, in cui si mescolano norme "interne", delle quali è destinatario lo stesso Garante, e norme rivolte ai cittadini, il che aumenta la confusione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Ma non è tutto. Il decreto, come si legge nella parte finale, è stato "Dato a Roma, addì 31 marzo 1998", cioè è stato promulgato dal Presidente della Repubblica dieci mesi prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Dunque si tratta di un provvedimento "surgelato" per quasi un anno, per chissà quali motivi. Si tenga presente che la stessa previsione legislativa dice che "Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato". E non finisce qui.

Infatti il testo pubblicato dalla Gazzetta ufficiale presenta strane lacune. Mancano infatti il secondo comma dell'articolo 8, tutto l'articolo 9, il sesto comma dell'articolo 14 e altri frammenti "non ammessi al 'Visto' della Corte dei Conti". Insomma, più che un testo normativo sembra una bozza. Il minestrone non solo è stato surgelato, ma contiene anche qualche torsolo degli ortaggi usati per la sua preparazione. Si aggiunga che in questo modo il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è diverso da quello promulgato dal Presidente della Repubblica.
Il degrado della tecnica legislativa ha ormai toccato il fondo.

La lettura del provvedimento offre altri motivi di perplessità. Nelle norme relative alla notificazione (applicate, per cause di forza maggiore, prima della loro emanazione formale...) si legge che la firma deve essere apposta sia sulla versione digitale, sia su quella cartacea, che deve obbligatoriamente accompagnare la prima. Va bene che le norme sulla firma digitale non sono ancora in vigore (il regolamento tecnico dovrebbe essere pubblicato da un giorno all'altro), ma la previsione dell'obbligo di allegare la carta ai bit, formulata in questo modo, ignora il DPR 513/97. Speriamo che il Garante provveda rapidamente ad adeguare le modalità di presentazione, come prevede il secondo comma dell'articolo 12.