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InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

 

Il blogger e la legge. Nessun obbligo preventivo, ma...

Le regole dell'internet - 6 giugno 2017

«Sono un privato, non ho partita IVA, non sono giornalista. Sto per pubblicare un sito. Ci sono obblighi legali? C'è tanta confusione nelle informazioni sul Web». Non sono più in molti a porsi questi problemi, ma è bene fare chiarezza.

Diciamo subito che chiunque voglia pubblicare un sito web amatoriale, per farlo non deve sottostare ad alcun obbligo di legge. Lo stesso vale per un forum o un blog. Si tratta di manifestazioni del pensiero garantite dall'articolo 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

L'unica condizione, posta da un insieme di norme che risalgono alla metà del XX secolo, è che la pubblicazione non sia "periodica", cioè che non esca - e non sia prevista l'uscita - a intervalli regolari.

Invece, quando c'è la previsione di ricavare dei soldi dall'attività editoriale, la solfa cambia: occorre l'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione. Nel caso di pubblicazione periodica si impone l'iscrizione nel registro della stampa del tribunale del luogo di pubblicazione e la designazione di un direttore responsabile, che deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti.

Ma di questo abbiamo parlato fino alla noia negli anni passati su MCreporter (vedi le FAQ sulle regole dell'informazione on line e gli articoli elencati alla fine della pagina). Qui ci interessano le pubblicazioni amatoriali. Che non sono soggette, come ho scritto all'inizio, ad alcun obbligo preliminare, ma richiedono una certa attenzione nella gestione dei contenuti.
Infatti ci sono molti illeciti che un blogger può compiere, anche in buona fede. Ecco un elenco, forse non esaustivo:

Diffamazione, violazione del diritto d'autore, stalking, aggiotaggio, incitamento alla violenza o all'odio razziale, apologia di reato, diffusione di notizie false o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, procurato allarme, ingiurie... per finire con la semplice diffusione di dati personali, anche "sensibili".

Ognuna di queste fattispecie meriterebbe un discorso a parte. Ma non si può pretendere che un blogger o il titolare di una pagina facebook si metta a studiare il diritto, né che consulti ogni volta un avvocato prima di pubblicare qualcosa.
E allora la parola d'ordine deve essere prudenza. E' necessario pensare volta per volta a quali possono essere le conseguenze della pubblicazione di una notizia o di un commento. E, soprattutto, contare fino a dieci prima di condividere qualcosa.

Di solito chi condivide un post o una notizia su un social network pensa che venga letta solo dai suoi "amici". Il problema è che ciascuno degli "amici" ne ha altrettanti, con i quali può a sua volta condividere un nostro post. E così può nascere quella che viene chiamata condivisione virale, con tutte le conseguenze del caso.

L'ultimo problema (ma non in ordine di importanza) è relativo ai cookie che possono essere inviati da un nostro sito. E' necessaria una valutazione molto attenta di quale può essere l'invasività di certi cookie su chi visita le pagine e calibrare l'informativa e la richiesta di consenso secondo la normativa in vigore.

Normativa che è destinata a cambiare in tempi relativamente brevi, con l'entrata in vigore del cosiddetto Regolamento e-privacy, che dovrebbe essere presto varato dal Parlamento europeo.

(M. C.)

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