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 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Chiarimenti ufficiosi dal Ministero PPTT sul DLgs 103/95
di Manlio Cammarata - 01.02.96

Il prossimo 26 febbraio scade il termine per la notificazione o la richiesta di autorizzazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli operatori che offrono i servizi "liberalizzati" con il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103.
Delle disposizioni del decreto legislativo, e di quelle dei successivi provvedimenti (DPR n. 420 del 4 settembre e DM del 5 settembre) abbiamo parlato ampiamente sia in questo Forum sia sul n. 159 di MCmicrocomputer, in questi giorni in edicola. Abbiamo messo in luce diverse ambiguità dei testi, che rendono difficile stabilire se Internet Provider e BBS siano soggetti alla disciplina notificatoria o a quella autorizzatoria, nel caso in cui offrano esclusivamente servizi su linea commutata.
Un importante aspetto da chiarire, fra gli altri, riguarda l'eventualità dell'obbligo di notificazione per i BBS amatoriali, in particolare quelli appartententi ad organizzazioni "no profit" come Fidonet.

Dal Ministero delle poste e telecomunicazione giunge ora una risposta non ufficiale, che si può riassumere in questi tre punti:

1) I BBS amatoriali, Fidonet e simili, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e quindi non devono compiere alcuna notificazione, perché la regolamentazione riguarda solo i servizi commerciali (infatti è necessario allegare alla notificazione o alla richiesta di autorizzazione il certificato di iscrizione alla Camera di commercio).

2) I servizi Internet, anche se offerti al pubblico su linea commutata, sono soggetti alla richiesta di autorizzazione, quando è presente almeno un collegamento su linea dedicata, anche se "a monte dell'offerta al pubblico". Questo significa, in pratica, che tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni ricadono nella disciplina autorizzatoria, come vedremo più avanti, il che contrasta con il buon senso e con le disposizioni europee.

3) Assoggettata al regime autorizzatorio tutta l'offerta Internet, bisognerebbe pagare il contributo annuale di L. 1.000.000 per ogni sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione, in pratica per tutti i POP (Point Of Presence). Va da sé che se il POP è gestito direttamente dal provider, spetta a questo pagare il contributo; invece, se il POP è gestito da un altro soggetto (in franchising o attraverso una concessione), richiesta di autorizzazione e pagamento del contributo spettano al gestore del POP.

4) Il famigerato art. 6 si riferisce effettivamente alla crittografia. Significherebbe che gli organismi di telecomunicazioni non possono vietare la crittografia, ma che essa è di fatto vietata dal Ministero degli interni per motivi di sicurezza, ordine pubblico ecc.
Se così fosse addio commercio su Internet, salterebbe una buona metà della società dell'informazione! In realtà la crittografia in Italia non è vietata, come spiega in dettaglio Giovanni Buttarelli al punto 5 del suo
intervento al Forum dell'anno scorso (Buttarelli è un magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia).

Per concludere, alcune brevi note sul dilemma notificazione o autorizzazione per gli Internet Provider. Premesso che quando sono offerti al pubblico accessi su linee dedicate si rientra senz'altro nel regime autorizzatorio, l'offerta di accesso su rete commutata deve, a mio avviso, rientrare nell'ipotesi della notificazione.
Questo perché i collegamenti diretti "a monte" dell'offerta al pubblico su linea commutata possono essere di tre tipi:

a) collegamenti "interni" tra il provider e i suoi POP: e in questo caso non sono soggetti ad alcun obbligo, come recita il 103, art. 5, comma 6.
b) collegamenti diretti affittati dal gestore del "nodo" per la connessione con i provider; qui i casi sono due: o si considera il collegamento come "offerto" dal nodo ai provider (ma è un'offerta al pubblico? La definizione di offerta al pubblico è oggetto di discussioni), e quindi è il nodo che richiede l'autorizzazione e paga il contributo; oppure si considera l'offerta come fatta dal gestore della rete pubblica, che deve pagare il contributo ai sensi del 103/95, art. 10, comma 3.
c) collegamenti diretti affittati dal provider o dal POP per il collegamento reciproco, se il POP non è gestito dallo stesso provider e quindi non ricorre l'ipotesi del punto a). In questo caso dovrebbe applicarsi l'ipotesi precedente: il collegamento è "offerto" dal gestore pubblico, che quindi paga il contributo.

Ora, se si accoglie l'interpretazione ufficiosa del Ministero PPTT, cioè che i collegamenti diretti fanno parte dell'offerta al pubblico di servizi sulla rete commutata, si giunge a risultato paradossale: che lo stesso collegamento deve essere autorizzato due volte e quindi sottoposto a un doppio contributo!
In pratica: il contributo per la linea dedicata che collega un provider al POP sarebbe pagato sia da Telecom Italia, sia dal provider o dal POP. Il che è assurdo sul piano logico e illegale sul piano giuridico.

Se fosse ufficialmente confermata questa interpetazione, la disciplina notificatoria si applicherebbe a pochissimi BBS commerciali, ammesso che ce ne siano ancora. Tutti gli altri, compresi i servizi audiotex, come il famigerato 144, ricadrebbero nella disciplina autorizzatoria. Infatti sono offerti al pubblico esclusivamente su linea commutata, ma tra l'information provider e il più vicino nodo di Telecom Italia c'è, di norma, una linea dedicata.

In ultima analisi, è necessario che intervenga al più presto un chiarimento ufficiale da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Chiarimento che deve tener conto dello spirito e della lettera delle direttive europee, in particolare della 90/388.

Nei prossimi giorni seguiremo su questa pagina gli sviluppi della situazione.